LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/2005
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 56
 (Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro)
1. È istituito presso la Direzione centrale competente in materia di salute il Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998, il quale svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) coordina le iniziative rivolte all'informazione, alla formazione, all'assistenza e alla vigilanza dei fenomeni connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e alla emersione del lavoro sommerso e irregolare;
b) svolge attività di supporto nei confronti degli organi tecnici di vigilanza anche attraverso l'attività di interpello, al fine di garantire uniformità e omogeneità degli interventi a livello regionale;
c) riceve dalla Direzione centrale competente in materia di salute, con cadenza almeno biennale, il rapporto sull'andamento del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, ottenuto anche dall'elaborazione dei dati disponibili nel database Flussi Informativi INAIL-Regioni;
d) formula, anche sulla base di un monitoraggio della situazione, indicazioni per una corretta formulazione dei documenti aziendali di valutazione dei rischi.
2.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
2Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
3Comma 2 abrogato da art. 41, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020