LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/2005
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 3
 (Programmazione regionale in materia di lavoro)
1. La Regione definisce con cadenza triennale il programma generale in materia di politica del lavoro.
2. Il programma generale è elaborato sulla base delle analisi e delle rilevazioni delle dinamiche del mercato del lavoro regionale e in raccordo con la programmazione regionale, in particolare con quella in materia di formazione e orientamento. Esso definisce, in particolare:
a) le priorità strategiche e gli obiettivi delle azioni da intraprendere;
b) le tipologie di beneficiari cui collegare le misure regionali di politica del lavoro;
c) le tipologie di interventi da attuare con riferimento alle priorità e agli obiettivi individuati.
3. Il programma generale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sentita la Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 5 e previa concertazione con le parti sociali di cui all'articolo 5 bis, sentito il parere della competente Commissione consiliare.
4. Il programma generale è pubblicato sul sito della Regione.
Note:
1In fase di prima applicazione il Programma triennale di cui al comma 3 e' approvato entro il 31 marzo 2006, come stabilito dall'art. 79, comma 4, della presente legge.
2Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 10, comma 58, L. R. 17/2008
3Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 18, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
4Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 81, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
5Comma 5 sostituito da art. 81, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
6Comma 6 abrogato da art. 81, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
7Comma 7 abrogato da art. 81, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
8Comma 3 sostituito da art. 9, comma 25, lettera a), L. R. 27/2014
9Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 7, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
10Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 17/2020