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Indice:
L.R. n. 16/2005
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Leggi regionali
Legge regionale
1 agosto 2005
, n.
16
Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 - (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale).
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 03/08/2005, N. 031
Data di entrata in vigore:
03/08/2005
Materia:
430.01
-
Trasporti
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 3
(Norma transitoria)
1.
Nelle more dell'approvazione del Piano regionale della sicurezza stradale di cui all'
articolo 2 della legge regionale 25/2004
, i fondi in conto competenza derivata 2004, allocati sull'unità previsionale di base 5.4.350.2.2990 "Iniziative e interventi per la sicurezza e l'educazione stradale", con riferimento al capitolo 3926 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, sono utilizzati quale contribuzione regionale al progetto unitario delle amministrazioni provinciali relativo alla realizzazione del catasto delle strade già assentito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della
legge 17 maggio 1999, n. 144
(Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali). Il finanziamento è concesso su apposita istanza della Provincia capofila da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione del contributo determina le modalità e i tempi di erogazione e rendicontazione del relativo finanziamento.
2.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 5.4.350.2.2990 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3926 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a valere sulle risorse trasferite ai sensi dell'
articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7
(Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla
legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
), con decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie del 20 gennaio 2005, n. 7/REF., pubblicato sul supplemento ordinario n. 8 del 25 marzo 2005 al Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 12 del 23 marzo 2005.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative