LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 2005, n. 15

Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/08/2005
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 4
 (Interventi in materia di protezione civile, ambiente, foreste, edilizia, pianificazione, viabilità e trasporti)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare gli interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare le esigenze derivanti dalla situazione emergenziale conseguente alle intense precipitazioni verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1 novembre 2004 nel territorio regionale.
2. Le risorse destinate alle finalità di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture e interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).
3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 52 milioni di euro per l'anno 2005 sull'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 1, comma 4, tabella A3 a carico dell'unità previsionale di base 2.1.230.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 4194.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare prosecuzione agli interventi di ripristino del territorio regionale in seguito agli eventi alluvionali dell'autunno 2002.
5. Le risorse destinate alle finalità di cui al comma 4 confluiscono nel Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 64/1986.
6. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2005 sull'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 1, comma 4, tabella A3 a carico dell'unità previsionale di base 2.1.230.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 4195.
7. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di indirizzo di cui all'articolo 13 della legge regionale 3 marzo 1998 n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), e al fine di dare attuazione al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), per il monitoraggio delle acque marine costiere tramite una compiuta attivazione della sezione regionale dell'Osservatorio dell'Alto Adriatico di cui all'articolo 4, comma 27, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ARPA provvede all'assunzione di non meno di sei ricercatori esperti in monitoraggio marino, mediante mobilità volontaria dal Laboratorio di biologia marina di Trieste. I richiedenti la mobilità dovranno produrre un'apposita relazione nella quale dimostrino l'effettivo svolgimento, presso la struttura, di attività analitiche di laboratorio o di campo, nonché di coordinamento, nell'ambito dei programmi di monitoraggio commissionati dall'ARPA stessa.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione di cui al comma 7 fanno carico all'unità previsionale di base 3.1.340.1.1094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 2255 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. Per assicurare una compiuta ammissibilità ai contributi regionali per gli interventi di bonifica dei siti inquinati, all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), e successive modifiche, sono aggiunte, in fine, le parole <<e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche>>. A tal fine sono fatte salve le domande presentate nell'anno in corso antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9 fanno carico all'unità previsionale di base 3.1.340.2.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione dopo le parole <<aree degradate>> sono inserite le parole <<e di siti inquinati su cui insistono infrastrutture pubbliche>>.
11. 
( ABROGATO )
11 bis. 
( ABROGATO )
11 ter. 
( ABROGATO )
12. 
( ABROGATO )
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ARPA un finanziamento straordinario per far fronte agli oneri connessi con l'attività di cui al comma 12. La domanda di finanziamento è presentata nei termini previsti dall'articolo 33 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), al Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.
14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2005, a carico dell'unità previsionale di base 3.3.340.2.196 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2440 (2.1.235.3.08.16) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 340 - Servizio disciplina gestione rifiuti (n. 277) - con la denominazione <<Finanziamento straordinario all'ARPA per la redazione di un parere tecnico riguardo le opere e gli interventi previsti dal piano di adeguamento di cui al comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 36/2003>> e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2005.
15. 
( ABROGATO )
16. I contributi concessi ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli in base all'articolo 31 della legge regionale 30/1987, per la realizzazione di opere avviate antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche, per le quali non ci si sia avvalsi della facoltà prevista dall'articolo 76 della legge regionale 14/2002, sono confermati a tutti gli effetti anche in difetto del rispetto dei termini fissati dall'articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 (Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico), per l'inizio e ultimazione dei lavori, per le espropriazioni e la rendicontazione a condizione che le opere siano state regolarmente realizzate e sia accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.
17. L'Amministrazione regionale sostiene i progetti realizzati dalle agenzie sociali per l'abitazione volti all'inserimento abitativo dei lavoratori flessibili.
18. I progetti di cui al comma 17 sono finalizzati:
a) all'erogazione di servizi per l'accesso al mercato della locazione ivi compresa l'attività di consulenza immobiliare, di mediazione, nonché di coordinamento e di divulgazione dei servizi sul territorio regionale;
b) alla gestione di fondi di rotazione per la concessione di microprestiti non onerosi necessari ad ammortizzare i costi previsti nel contratto di locazione e derivanti dalla stipula del medesimo.
19. Per le finalità previste al comma 17 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari.
20. I requisiti degli operatori e dei beneficiari, le modalità e i criteri di attuazione dei progetti di cui al comma 17, nonché delle misure di sostegno di cui al comma 22, sono disciplinati con regolamento.
21. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.1.1126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3245 (1.1.162.2.08.26) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 340 - Servizio n. 270 - Edilizia residenziale - con la denominazione <<Contributi straordinari alle agenzie sociali per l'abitazione per l'attuazione di progetti volti all'inserimento abitativo dei lavoratori flessibili>> e con lo stanziamento di 600.000 euro per l'anno 2005.
22. Al comma 78 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005 le parole <<per istituire un fondo>> sono soppresse e il progetto pilota ivi previsto si intende finalizzato alle attività di cui al comma 18, lettere a) e b). All'intervento sono applicati le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 20.
23. Gli oneri derivanti dal comma 22 continuano a far carico all'unità previsionale di base 4.1.340.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4597 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione le parole <<per istituire un fondo>> sono soppresse.
24. In relazione al disposto di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 6/2003, è iscritto, come disposto con l'articolo 1, comma 2 - tabella A1, lo stanziamento di 1.404.081,06 euro, a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.2524 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3273 <<Fondo regionale per l'edilizia residenziale - interventi in conto capitale - fondi regionali>>, pari al saldo positivo derivante dalla somma algebrica tra i maggiori e minori rientri accertati e non ancora contabilizzati in spesa fino al 31 dicembre 2004 sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa, suddiviso con riferimento alle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 e ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito elencati:
UPBcapitolo di entratamaggiori e minori
accertamenti
4.3.15681501- 45.912,02
4.3.5681531- 63.437,91
4.3.5691540+ 168.950,35
4.3.5701541+ 176.829,11
4.3.5711542+ 660.796,45
4.3.5721543+ 506.855,08


25. In deroga al disposto di cui all'articolo 45 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), affluiscono, come disposto con l'articolo 1, comma 2 - tabella A1, all'unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9500 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, i rientri netti accertati e non ancora contabilizzati in spesa fino al 31 dicembre 2004 per un ammontare complessivo di 1.148.154,96 euro, suddivisi con riferimento alle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 e ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito elencati:
UPBCapitolo di entrata
3.6.544106239.064,63
4.3.5791450742.729,51
4.3.579153310.344,65
4.3.5791538288.610,17
4.3.579153467.406


26. 
( ABROGATO )
27. 
( ABROGATO )
28. Per le finalità di cui al comma 26 è autorizzata la spesa di 1.634.739,07 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 3420 (2.1.232.3.06.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - con la denominazione <<Contributi in conto capitale a Comuni e loro consorzi, nonché a enti, associazioni, istituzioni e cooperative per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne>> e con lo stanziamento di 1.634.739,07 euro per l'anno 2005.
29. Il contributo pluriennale costante di cui all'articolo 4, comma 100, della legge regionale 1/2005 è destinato ai lavori di ristrutturazione, nonché di ampliamento dell'immobile oggetto del contributo medesimo.
30. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 29 fanno carico all'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3404 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Contributi pluriennali al Comune di S. Dorligo della Valle a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo destinato ai lavori di ristrutturazione, nonché di ampliamento della sede municipale>>.
31. Il contributo previsto dall'articolo 4, comma 130, della legge regionale 1/2005 è destinato all'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale di Trieste in luogo del Comune di Trieste.
32. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 31 fanno carico all'unità previsionale di base 4.3.340.2.2996 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2216 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione le parole <<Comune di Trieste>> sono sostituite dalle parole <<Azienda Territoriale Edilizia Residenziale di Trieste>>.
33. Al comma 148 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005 le parole <<Concessionario del Terminal Molo VII>> sono sostituite dalle seguenti: <<Concessionari di Terminali Portuali>> e, conseguentemente, al comma 149 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005 le parole <<del Concessionario che agisce>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei Concessionari che agiscono>>.
34. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 148, della legge regionale 1/2005, come modificato dal comma 33, è autorizzata la spesa di 100.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 5.2.350.2.191 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3772 (2.1.236.3.09.20) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 254 - Trasporto merci - con la denominazione <<Contributi in conto capitale a favore dell'Autorità portuale di Trieste per la realizzazione di programmi di investimento>> e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2005.
35. Al comma 82 dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), come modificato dall'articolo 5, comma 150, della legge regionale 4/2001, le parole <<a titolo di cofinanziamento per la realizzazione, per lotti funzionali, della darsena e relativi piazzali di calata, compreso il dragaggio del fondale prospiciente>> sono sostituite dalle seguenti: <<per opere di nuova infrastrutturazione del Porto di Monfalcone>>.
36. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 82, della legge regionale 2/2000, come da ultimo modificato dal comma 35, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo una tantum di 50.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 5.2.350.2.192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3762 (2.1.236.3.09.20) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 254 - Trasporto merci - con la denominazione <<Contributo una tantum all'Azienda speciale per il porto di Monfalcone della CCIAA di Gorizia per opere di nuova infrastrutturazione del porto>> e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2005.
37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo straordinario di 100.000 euro per l'acquisizione di aree nella zona doganale autoportuale di Sant'Andrea per il potenziamento delle infrastrutture a supporto della attività di interscambio merci e logistica.
38. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 37 è presentata alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio trasporto merci, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa.
39. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2005, a carico dell'unità previsionale di base 5.3.350.2.100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3873 (2.1.232.3.10.18) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 350 - Servizio trasporto merci (n. 254) - con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Gorizia per l'acquisizione di aree nella zona doganale autoportuale di S. Andrea e per il potenziamento delle infrastrutture a supporto dell'attività di interscambio>> e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2005.
40. 
( ABROGATO )
(7)
41. 
( ABROGATO )
(8)
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per la predisposizione del Piano territoriale generale regionale previsto dalla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica), e successive modifiche, mediante conferimento di consulenze e prestazioni specialistiche, nonché mediante corresponsione del premio di incentivazione di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 14/2002.
43. Per le finalità di cui al comma 42 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 6.1.350.2.76 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2005-2007 e del bilancio 2005 con riferimento al capitolo 2040 (2.1.210.3.08.29) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 184 - Pianificazione territoriale regionale ed energia - spese di investimento - con la denominazione <<Spese per la predisposizione del Piano territoriale generale regionale>> e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2005.
44. Sono ammissibili ai contributi di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazioni per la formazione degli strumenti urbanistici), e successive modifiche, in via di interpretazione autentica, anche le spese sostenute dai Comuni per prestazioni tecnico - progettuali, ivi comprese le indagini geologiche, assicurate da Consorzi di Comuni, Comunità montane e altri Enti pubblici a tal fine incaricati e, conseguentemente, con la documentazione di spesa dei medesimi, non assoggettata a visto degli Ordini professionali.
45. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 44 fanno carico all'unità previsionale di base 6.1.350.2.83 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2020 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Università di Udine - Dipartimento di ingegneria elettrica, gestionale e meccanica per la costituzione di un Centro di competenza per le infrastrutture immateriali a supporto delle scelte dell'Amministrazione regionale e delle autonomie locali finalizzate alla definizione dei contenuti tecnici alla disciplina di settore, nonché ai criteri generali per la progettazione e realizzazione degli interventi correlati all'attuazione della società per l'informazione.
47. Per le finalità di cui al comma 46 è autorizzata la spesa di 72.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.350.1.2548 <<Centro di competenza per le infrastrutture immateriali>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 alla funzione obiettivo n. 10 - programma 10.1 - rubrica n. 350 - Servizio n. 252 - Infrastrutture e vie di comunicazione - spese correnti - con riferimento al capitolo 3681 (1.1.142.1.09.22) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 252 - Infrastrutture e vie di comunicazione - con la denominazione <<Spese per la costituzione di un Centro di competenza per le infrastrutture immateriali>> e con lo stanziamento di 72.000 euro per l'anno 2005.
48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo per le seguenti finalità:
a) assicurare la connessione a banda larga, tramite fibre ottiche, a tutte le utenze insediate nel territorio di competenza consortile, provvedendo alla messa in opera delle infrastrutture e delle apparecchiature necessarie;
b) partecipare mediante conferimenti di capitale alla società e per le finalità di cui all'articolo 4, comma 144, della legge regionale 1/2005.
49. Il Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo è autorizzato ad utilizzare il finanziamento già concesso ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16 (Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare), previa istanza, da presentarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le finalità di cui al comma 48.
50. Per le finalità di cui al comma 48 è autorizzata la spesa di 50.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 12.3.350.2.1027 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4103 (2.1.243.3.09.19) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 254 - Trasporto merci - con la denominazione <<Contributo straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo per le finalità di cui all'articolo 4, comma 48, lettere a) e b), della legge di assestamento del bilancio 2005>> e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2005.
51. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella D allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1Comma 11 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 32/2005
2Comma 11 ter aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 32/2005
3Parole aggiunte al comma 12 da art. 1, comma 2, L. R. 32/2005
4Vedi la disciplina transitoria del comma 17, stabilita da art. 6, comma 48, L. R. 2/2006
5Parole sostituite al comma 20 da art. 6, comma 92, L. R. 2/2006
6Parole aggiunte al comma 25 da art. 9, comma 40, L. R. 2/2006
7Comma 40 abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
8Comma 41 abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
9Integrata la disciplina del comma 26 da art. 7, comma 13, L. R. 9/2008
10Integrata la disciplina del comma 26 da art. 7, comma 10, L. R. 22/2010
11Integrata la disciplina del comma 26 da art. 4, comma 40, L. R. 5/2013
12Integrata la disciplina del comma 17 da art. 30, comma 1, L. R. 21/2013
13Integrata la disciplina del comma 26 da art. 27, comma 3, L. R. 13/2014 nel testo modificato da art. 4, comma 15, L. R. 33/2015
14Comma 11 abrogato da art. 37, comma 1, lettera cc), L. R. 34/2017
15Comma 11 bis abrogato da art. 37, comma 1, lettera cc), L. R. 34/2017
16Comma 11 ter abrogato da art. 37, comma 1, lettera cc), L. R. 34/2017
17Comma 12 abrogato da art. 37, comma 1, lettera cc), L. R. 34/2017
18Comma 15 abrogato da art. 37, comma 1, lettera cc), L. R. 34/2017
19Comma 26 abrogato da art. 6, comma 46, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
20Comma 27 abrogato da art. 6, comma 46, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.