LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 2005, n. 15

Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/08/2005
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 7
 (Norme intersettoriali e contabili)
1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7) i capitoli 834, 6003, 6878, 9691, 9880 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005 - 2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono inseriti nell'elenco n. 1 <<Spese obbligatorie>> annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati.
2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 7/1999, i capitoli 298, 299, 474, 476 e 9898 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005 - 2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono inseriti nell'elenco n. 3 <<Spese di funzionamento>> annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati.
3. In relazione al disposto di cui all'articolo 5, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modifiche, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, sono confermati i trasferimenti al corrente esercizio finanziario degli stanziamenti non impegnati al 31 dicembre 2004, afferenti a spese finanziate con contrazione di mutuo, la cui procedura di accensione sia stata avviata nel corso dell'esercizio 2004.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone, quale capofila dei Comuni convenzionati, nell'ambito della realizzazione del progetto Enterprise-Protoint, un ulteriore finanziamento per l'anno 2005 pari a 100.000 euro per l'investimento effettuato a favore del progetto Enterprise I fase, per la parte non coperta da cofinanziamento statale, e avviato, all'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito territoriale dei Comuni della Provincia di Pordenone.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.280.1.3016 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 20 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con il comma 21, tabella G.
6. Nell'ambito delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, sono apportate le variazioni di seguito elencate:
a) nella denominazione dell'UPB 3.5.1057 - all'inizio - sono inserite le parole <<Tasse e>>;
b) nella denominazione dell'UPB 2.3.384 le parole <<Servizio produzioni vegetali>> sono sostituite dalle parole <<Servizio produzioni agricole>>;
c) l'UPB 3.2.525 - con il relativo capitolo 783 del documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati - è spostata dal <<Servizio n. 276 - Idraulica>> al <<Servizio n. 275 - Geologico>>;
7. Nell'ambito delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, sono apportate le variazioni di seguito elencate:
a) la denominazione dell'UPB 11.1.330.1.481 è sostituita in <<Interventi di parte corrente nel settore vitivinicolo>>;
b) la denominazione dell'UPB 4.1.340.2.24 è sostituita in <<Interventi pregressi di edilizia residenziale>>;
c) la denominazione dell'UPB 4.1.340.2.344 è sostituita in <<Altri interventi di edilizia residenziale>>;
d) l'UPB 10.2.360.2.401 - con il relativo capitolo 9610 del documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati - è spostata dal <<Servizio n. 225 - Sostegno e promozione comparto produttivo industriale>> al <<Servizio n. 224 - Affari generali, amministrativi e politiche comunitarie><;
e) l'UPB 4.3.340.2.493 e il capitolo 3005 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi sono soppressi;
f) l'UPB 4.3.340.2.2502 - con il relativo capitolo 2215 del documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati - è spostata dalla <<rubrica n. 340 - Servizio n. 266 - Affari generali, amministrativi e consulenza>> alla <<rubrica n. 350 - Servizio n. 171- Affari generali, amministrativi e consulenza>>. Conseguentemente il codice dell'UPB è rettificato in 4.3.350.2.2502;
g) l'UPB 12.3.360.2.527 è rettificata in <<UPB 12.1.360.2.527>>.
8. Nell'ambito dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, sono apportate le variazioni di seguito elencate:
a) il capitolo E/712 va spostato dall'UPB 2.3.9 - <<Servizio n. 225 - Sostegno e promozione comparto produttivo industriale>> all'UPB 2.3.99 di nuova istituzione al Titolo II - Categoria 2.3 - <<Servizio n. 224 - Affari generali, amministrativi e politiche comunitarie>> - con la denominazione <<Assegnazioni vincolate alla concessione di incentivi alle imprese>>;
b) la denominazione del capitolo 745 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi le parole <<Direzione regionale dei parchi>> sono sostituite con le parole <<Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna>>;
c) il capitolo 812 è spostato dall'UPB 2.3.9 all'UPB 2.3.909 di nuova istituzione al Titolo II - categoria 2.3 - rubrica n. 260 - Servizio n. 189 - Coordinamento giuridico, riforme istituzionali e programmazione negoziata con la denominazione <<Assegnazioni vincolate per interventi nelle aree sottoutilizzate>>;
9. Nell'ambito dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, sono apportate le variazioni di seguito elencate:
a) i capitoli 3253, 3265, 3267, 3269, 3270, 3273, 3274, 3276, 3278 e 3293 sono spostati dall'UPB 4.1.340.2.24 all'UPB 4.1.340.2.2524 di nuova istituzione nello stato di previsione sopracitato, alla funzione obiettivo n. 4 - programma 4.1 - rubrica n. 340 - Servizio n. 270 - Edilizia residenziale - spese d'investimento - con la denominazione <<Fondo regionale per l'edilizia residenziale - spese d'investimento>>;
b) i capitoli 3296 e 3299 sono spostati dall'UPB 4.1.340.1.779 all'UPB 4.1.340.1.1524 di nuova istituzione nello stato di previsione sopracitato, alla funzione obiettivo n. 4 - programma 4.1 - rubrica n. 340 - Servizio n. 270 - Edilizia residenziale - spese correnti - con la denominazione <<Fondo regionale per l'edilizia residenziale - spese correnti>>;
c) i capitoli 3318, 3377 e 3379 sono spostati dall'UPB 4.1.340.2.24 all'UPB 4.1.340.2.1124;
d) il capitolo 3242 è spostato dall'UPB 4.1.340.2.24 all'UPB 4.1.340.1.1126 e il suo codice di finanza regionale è sostituito con il seguente: 2.1.156.2.07.26;
e) i capitoli 2994, 2995, 3241 e 3313 sono spostati dall'UPB 4.1.340.2.24 all'UPB 4.1.340.2.344;
f) il capitolo 5555 è spostato dall'UPB 9.1.320.1.332 all'UPB 9.3.320.1.272;
g) il capitolo 747 è spostato dall'UPB 6.3.370.1.58 all'UPB 6.3.370.1.838;
h) il capitolo 7701 è spostato dall'UPB 12.1.360.1.289 all'UPB 12.3.360.1.1339;
i) i capitoli 8003, 8004, 8005 e 8006 sono spostati dall'UPB 9.2.320.1.504 all'UPB 9.2.320.2.1504 di nuova istituzione nello stato di previsione sopracitato, alla funzione obiettivo n. 9 - programma 9.2 - rubrica n. 320 - Servizio n. 209 - Professioni e interventi settoriali - spese d'investimento - con la denominazione <<Interventi di parte capitale in materia di professioni e lavoro interinale>>; conseguentemente il codice di finanza regionale dei citati capitoli è modificato da (2.1.163.2.10.02) a (2.1.243.3.10.02);
j) il codice di finanza regionale dei seguenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati è così modificato:
- capitolo 5081 da (1.1.158.2.06.04) a (1.1.161.2.06.04);
- capitolo 5084 da (2.1.158.2.06.04) a (2.1.163.2.06.04);
- capitolo 5129 da (1.1.154.2.06.04) a (1.1.158.2.06.04);
- capitolo 5131 da (1.1.148.2.06.04) a (1.1.158.2.06.04);
- capitolo 5608 da (2.1.242.3.06.30) a (2.1.235.3.06.30);
- capitolo 5609 da (2.1.242.5.06.30) a (2.1.243.3.06.30);
- capitolo 5610 da (2.1.242.5.06.30) a (2.1.239.5.06.30);
- capitolo 5611 da (2.1.238.3.06.04) a (2.1.242.3.06.04);
- capitolo 5805 da (1.1.155.2.06.05) a (1.1.161.2.06.05);
- capitolo 5807 da (1.1.155.2.06.05) a (1.1.163.2.06.05);
- capitolo 9248 da (1.1.162.2.10.24) a (1.1.159.2.10.24);
- capitolo 9252 da (1.1.162.2.10.24) a (1.1.159.2.10.24);
- capitolo 9348 da (1.1.162.2.10.24) a (1.1.159.2.10.24);
- capitolo 3229 da (1.1.152.2.08.06) a (1.1.152.2.08.26);
- capitolo 3230 da (1.1.152.2.08.06) a (1.1.152.2.08.26);
- capitolo 5026 da (1.1.158.2.06.04) a (1.1.162.2.06.04);
- capitolo 5035 da (1.1.158.2.06.04) a (1.1.162.2.06.04);
- capitolo 5126 da (1.1.158.2.06.04) a (1.1.162.2.06.04);
- capitolo 5087 da (1.1.159.2.06.04) a (1.1.162.2.06.04);
- capitolo 5822 da (1.1.162.2.06.05) a (1.1.158.2.06.05);
- capitolo 5823 da (1.1.162.2.06.05) a (1.1.158.2.06.05);
- capitolo 5110 da (1.1.158.2.06.30) a (1.1.238.3.06.05);
- capitolo 5809 da (1.1.142.2.06.05) a (1.1.220.3.06.05);
k) l capitolo 3150 è spostato dall'UPB 11.6.330.2.508 all'UPB 11.6.330.2.133;
l) il capitolo 8650 è spostato dall'UPB 12.3.360.1.1339 all'UPB 12. 3.360.2.527 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005 - 2007 e del bilancio per l'anno 2005 alla funzione obiettivo n. 12 - programma 12.3 rubrica n. 360 - Servizio n. 226 - Politiche economiche e marketing territoriale - spese di investimento - con la denominazione <<Interventi di parte capitale nel settore industriale>>; conseguetemente il codice di finanza regionale del citato capitolo è modificato da 1.1.163.2.10.32 a 1.1.243.5.10.32;
m) il capitolo 5110 è spostato dall'UPB 10.1.320.1.2272 all'UPB 10.1.320.2.2273;
n) l'UPB 10.1.320.1.477 è rettificata in 10.1.320.2.477 e nella relativa denominazione la parola <<corrente>> è sostituita con la parola <<capitale>>.
10. 
( ABROGATO )
(5)
11. Gli interventi di cui all'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono estesi al personale e alla relativa attività messo a disposizione della Corte dei Conti - Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento e integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), come da ultimo sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 125/2003. Tali spese vengono disposte tramite apertura di credito ad un dipendente di area D messo a disposizione della predetta Sezione. Le spese sono gestite dalla Corte dei Conti - Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, fermo restando in capo alla Direzione centrale segretariato generale e riforme istituzionali il solo trasferimento dei fondi.
12. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2005, a carico dell'unità previsionale di base 52.2.260.1.1637 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9898 (1.1.141.1.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 260 - Servizio n. 286 - Affari generali e amministrativi - con la denominazione <<Spese per esigenze operative correnti, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, attrezzature informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, nonché partecipazione a specifici corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale, nonché per minute spese di rappresentanza - Corte dei Conti - Sezione di controllo>> e con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2005.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l'assistenza e la manutenzione delle dotazioni informatiche.
14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa ripartita di complessivi 480.000 euro, suddivisi in ragione di 120.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2009, a carico dell'unità previsionale di base 52.2.280.1.664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 476 (1.1.141.1.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 280 - Servizio n. 183 - Sistema informativo regionale con la denominazione <<Spese per l'assistenza e la manutenzione delle dotazioni informatiche dell'Amministrazione regionale>> e con lo stanziamento di complessivi 240.000 euro, suddivisi in ragione di 120.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. L'onere relativo alle quote autorizzate per gli anni 2008 e 2009 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la fornitura, la posa in opera, la manutenzione di impianti telefonici e di impianti e apparecchiature per la trasmissione dati e relative linee integrate.
16. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di complessivi 7.290.000 euro, suddivisi in ragione di 1.770.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e 1.250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010, a carico dell'unità previsionale di base 52.2.280.1.664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 474 (1.1.143.1.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 280 - Servizio n. 183 - Sistema informativo regionale - con la denominazione <<Spese per la fornitura, la posa in opera, la manutenzione di impianti telefonici e di impianti e apparecchiature per trasmissione dati e relative linee integrate>> e con lo stanziamento di complessivi euro 3.540.000 euro, suddivisi in ragione di 1.770.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. L'onere relativo alle quote autorizzate per gli anni 2008 e 2009 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
17.
All'articolo 15 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la predisposizione e l'aggiornamento del programma di emissione obbligazionaria a medio termine di cui all'articolo 14, ivi comprese quelle per l'assistenza professionale e le quotazioni.>>.

18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 bis dell'articolo 15 della legge regionale 20/1999, come aggiunto dal comma 17, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.250.1.474 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 1212 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
19. Al comma 162 dell'articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), le parole <<Direzione centrale ambiente e lavori pubblici>> sono sostituite dalle parole <<Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto>>.
20. Al comma 115 dell'articolo 6 della legge regionale 1/2005 le parole <<Servizio sostegno e promozione comparto turistico>> sono sostituite dalle parole <<Servizio promozione e internazionalizzazione>>.
21. I termini per la presentazione delle domande di contributo, previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 1/2005 e il cui beneficiario risulti esplicitamente individuato, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultassero infruttuosamente scaduti, sono prorogati al 31 agosto 2005.
22. 
( ABROGATO )
(2)
23. Per la realizzazione del progetto di cui al comma 48 dell'articolo 7 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire la propria partecipazione azionaria in Mediocredito del Friuli Venezia Giulia a una società appositamente costituita dalla finanziaria regionale Friulia SpA avente a oggetto esclusivo la gestione delle azioni di Mediocredito del Friuli Venezia Giulia, il cui capitale sociale può essere ripartito in azioni ordinarie e azioni totalmente prive di diritti amministrativi e privilegiate nella ripartizione degli utili.
24. A seguito di tale conferimento l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a conferire la maggioranza delle azioni della predetta società alla finanziaria regionale Friulia SpA a condizione che l'Amministrazione regionale ne mantenga il controllo attraverso l'esercizio del diritto di voto e la nomina della maggioranza degli amministratori.
25. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella G allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1Parole sostituite al comma 11 da art. 9, comma 33, L. R. 2/2006
2Comma 22 abrogato da art. 13, comma 9, L. R. 11/2011
3Integrata la disciplina del comma 23 da art. 21, comma 1, lettera j), L. R. 10/2012
4Integrata la disciplina del comma 24 da art. 21, comma 1, lettera j), L. R. 10/2012
5Comma 10 abrogato da art. 65, comma 1, lettera h), L. R. 11/2015