LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/2005
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 3
 (Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere ogni opportuna iniziativa al fine di pervenire alla costituzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Udine, previa intesa con l'Università degli studi di Udine, con il Ministero della salute nonché con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica. A tal fine l'Amministrazione regionale può affidare, ove risulti necessario, un incarico di consulenza per l'approfondimento degli aspetti giuridico - amministrativo - legali, per la spesa massima di 15.000 euro.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.1.310.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4360 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consultorio familiare di ispirazione cristiana ONLUS di Trieste, al Consultorio familiare Noncello ONLUS di Pordenone e al Consultorio familiare Friuli ONLUS di Udine, sovvenzioni annuali per l'attuazione delle attività nella misura fissata dalla legge finanziaria regionale, da ripartirsi in parti uguali tra i beneficiari.
4. Per l'ottenimento delle sovvenzioni, le istituzioni di cui al comma 3 presentano domanda per ciascun anno, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale, alla Direzione centrale competente per le politiche della famiglia, corredata del programma annuale illustrativo delle attività e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione la sovvenzione è erogata in via anticipata e sono fissate le modalità di rendicontazione.
5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.3.310.1.232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4506 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione nazionale donne operate al seno - Comitato di Gorizia un contributo straordinario per l'espletamento dell'attività istituzionale.
7. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 6 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio economia sanitaria, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
8. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.3.310.1.232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4507 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9.
Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 1995, n. 27 (Norme per la promozione delle donazioni di organi nel Friuli-Venezia Giulia), è inserito il seguente:
<<3 bis. All'atto della concessione del contributo regionale si provvede all'erogazione del 90 per cento dell'importo concesso.>>.

10. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 27/1995 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Ad avvenuta presentazione della documentazione si provvede all'erogazione del saldo del contributo regionale.>>.
11. Gli oneri derivanti dall'articolo 4 della legge regionale 27/1995, avuto riguardo al disposto di cui al comma 9, continuano a far carico all'unità previsionale di base 7.3.310.1.232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4509 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione di volontariato <<Arti per la Salute>> un contributo straordinario di 25.000 euro per la realizzazione del <<Progetto Parkinson>> che, in collaborazione con l'Associazione Italiana Parkinsoniani (A.I.P.) - Sezione di Trieste, intende promuovere interventi finalizzati al benessere delle persone colpite dal morbo di Parkinson.
13. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 12 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
14. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.3.310.1.232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4582 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Italiana Parkinsoniani (A.I.P.) - sezione di Udine e all'Associazione Pegaso APT ONLUS di Trieste un contributo straordinario di 20.000 euro da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali e al funzionamento delle stesse.
16. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 15 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
17. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.3.310.1.232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4583 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione <<Iotunoivoi Donne Insieme>> di Udine un contributo straordinario di 70.000 euro, per la realizzazione di un progetto che prevede la produzione e la messa in onda di spot televisivi a prevenzione di maltrattamenti ai minori e a promozione di una cultura della solidarietà e delle pari opportunità.
19. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.239 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4744 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione <<Bambini e autismo>> - ONLUS, con sede in Pordenone, un contributo straordinario per l'anno 2005 di 250.000 euro per l'attività svolta a favore degli utenti residenti nella regione Friuli Venezia Giulia.
22. Al fine della concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 21, la fondazione presenta alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio interventi e servizi sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda, corredata del programma dell'attività istituzionale per l'anno 2005 e del relativo quadro economico di spesa.
23. Contestualmente alla concessione del contributo di cui al comma 21, è autorizzata l'erogazione in via anticipata nella misura dell'80 per cento del contributo concesso. Il saldo del contributo viene erogato alla presentazione del rendiconto di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), come sostituito dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 14/2004, corredato di una relazione sull'attività svolta.
24. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4594 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'I.P.A. (International Police Association) C.L. Lignano un contributo straordinario, fino a un massimo di 26.000 euro, per la realizzazione della manifestazione <<L'I.P.A. per la vita>>, finalizzata a promuovere la qualità della vita delle persone diversamente abili.
26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, corredata del programma della manifestazione e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
27. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di 26.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4599 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione regionale dei Club degli alcolisti in trattamento (ARCAT) di Udine un contributo annuo, fino a un massimo di 30.000 euro, a sostegno delle spese relative all'organizzazione e gestione dei corsi di formazione e aggiornamento dei servitori - insegnanti e famiglie nel sistema ecologico sociale.
29. Ai fini della concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 28, l'associazione presenta alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita domanda corredata del programma dei corsi da effettuare nell'anno di riferimento e del relativo preventivo di spesa.
30. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4610 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Trattamento Alcoldipendenze (AS.TR.A.) di Trieste un contributo straordinario di 20.000 euro da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.
32. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 31 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
33. Per le finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4612 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad <<Azzurra - Associazione Malattie Rare>> - ONLUS di Trieste un contributo straordinario di 20.000 euro da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.
35. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 34 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
36. Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4613 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione <<Il Samaritan>> di Ragogna un contributo straordinario di 20.000 euro da destinare al perseguimento delle attività istituzionali a favore delle persone disabili, nonché a ristoro delle passività pregresse.
38. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 37 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
39. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4614 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Petra - ONLUS un contributo straordinario di 20.000 euro per il perseguimento delle finalità istituzionali.
41. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 40 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio interventi e servizi sociali. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
42. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4615 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Nazionale Dimagrire Insieme (ANDI), con sede in Pordenone, e alla Sezione regionale dell'ANDOSITALIA, con sede in Trieste, un contributo straordinario di 20.000 euro per ciascuna associazione, a sostegno delle spese relative all'organizzazione e gestione dei corsi di formazione e aggiornamento degli operatori volontari e delle famiglie, nonché per pubblicazioni di tipo periodico.
44. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 43 sono presentate alla Direzione centrale salute e protezione sociale, corredate del programma di attività da realizzare e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
45. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4616 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione <<Ospizio Marino di Grado>> - ONLUS un contributo straordinario di 40.000 euro al fine di consentire l'attivazione presso l'Istituto di Riabilitazione <<G. Barellai>> di Grado di interventi di psicomotricità dell'età evolutiva e nella terapia integrata in casi di ictus e morbo di Parkinson.
47. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 46 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
48. Per le finalità previste dal comma 46 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4617 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione <<Casa del Volontariato e dell'Auto Mutuo Aiuto>> di Pordenone un contributo straordinario di 25.000 euro da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.
50. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 49 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
51. Per le finalità previste dal comma 49 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4618 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione <<Sweet Heart - Dolce Cuore>> di Trieste un contributo straordinario di 20.000 euro da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.
53. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 52 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
54. Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4621 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione <<I Petali>> - ONLUS di Sacile un contributo una tantum di 20.000 euro per le finalità proprie dell'associazione.
56. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 55 è presentata entro il 31 marzo 2005 alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio interventi e servizi sociali. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
57. Per le finalità previste dal comma 55 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4622 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
58. 
( ABROGATO )
59. 
( ABROGATO )
60. 
( ABROGATO )
61. Per le finalità previste dal comma 58 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4660 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
62. 
( ABROGATO )
63. 
( ABROGATO )
64. Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2005, 200.000 euro per l'anno 2006 e 250.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4677 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
65. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Auxilia di Trieste un contributo straordinario di 5.000 euro da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.
66. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 65 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
67. Per le finalità previste dal comma 65 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4749 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
68. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Alice - Associazione per la lotta all'ictus cerebrale, con sede in Udine, un contributo straordinario di 15.000 euro da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.
69. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 68 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
70. Per le finalità previste dal comma 68 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4752 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
71. Per consentire l'adeguamento ai requisiti minimi strutturali delle strutture residenziali destinate all'accoglimento di persone anziane non autosufficienti gestite da soggetti pubblici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari finalizzati ad abbattere i maggiori oneri gestionali che gli enti gestori hanno sostenuto o devono sostenere per il trasferimento degli ospiti in altre idonee strutture fino al completamento dei lavori di ristrutturazione.
72. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 71, da inoltrare alla Direzione centrale salute e protezione sociale, devono pervenire, pena la decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa atta a descrivere e individuare gli oneri sostenuti o da sostenere. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
73. Per le finalità previste dal comma 71 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4755 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
74.
Il comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è sostituito dal seguente:
<<8. Il servizio integrativo di cui al comma 7 può essere attivato a favore dei medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 26/1996, con priorità per i soggetti privi di qualsiasi rete di riferimento personale e secondo i criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.>>.

75. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 7, della legge regionale 19/2004, avuto riguardo al disposto di cui al comma 74, continuano a far carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4758 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
76. 
( ABROGATO )
77. 
( ABROGATO )
78. 
( ABROGATO )
79. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità Rinascita di Tolmezzo un contributo straordinario per la copertura dei costi inerenti all'attività istituzionale, in particolare per la riabilitazione dei malati psichici gravi e gravissimi.
80. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 79 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio interventi e servizi sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione. Il contributo è cumulabile con quelli previsti dall'articolo 18 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>).
81. Per le finalità previste dal comma 79 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4792 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
82. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avviare un servizio di soccorso sociale per indirizzare la popolazione del territorio regionale verso un'appropriata risposta ai bisogni di carattere sociale.
83. Il servizio di cui al comma 82 è affidato con procedura a evidenza pubblica.
84. Per le finalità previste dal comma 82 è autorizzata la spesa complessiva di 1.300.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2005 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4793 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
85. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione di volontariato <<Laluna>> un contributo straordinario di 100.000 euro per far fronte alle spese sostenute per il completamento della Comunità Alloggio per disabili <<Cjasaluna Paola Fabris>> di S. Giovanni di Casarsa, in comune di Casarsa della Delizia.
86. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 85 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento effettuato e di un consuntivo di spesa sottoscritti da tecnico abilitato. Per l'intervento non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). La concessione ed erogazione del contributo avviene sulla scorta della documentazione presentata di cui al presente comma. I termini e le modalità di rendicontazione sono stabiliti nel decreto di concessione.
87. Per le finalità previste dal comma 85 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4619 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
88. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione <<La Viarte>> - ONLUS di Santa Maria la Longa un contributo decennale di 50.000 euro annui a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi al mutuo o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario che la stessa associazione attiverà per l'acquisto del terreno, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'arredo dell'edificio <<La nostra casa>> comunità terapeutica di Udine.
89. Ai fini della concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 88, l'associazione presenta alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro il 31 marzo 2005, apposita domanda, corredata del progetto preliminare dell'intervento che si intende realizzare.
90. Per le finalità previste dal comma 88 è autorizzato il limite di impegno decennale di 50.000 euro, a decorrere dall'anno 2005, con l'onere complessivo di 150.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 4623 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2014 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
91. A decorrere dall'1 gennaio 2015 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende per l'assistenza sanitaria contributi diretti a favorire l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto privato di persone con disabilità fisiche nonché per il conseguimento dell'abilitazione alla guida.
92. Le Aziende per l'assistenza sanitaria provvedono alla concessione dei contributi alle persone di cui al comma 91 secondo le modalità e i criteri definiti con apposito regolamento regionale.
93. Per le finalità previste dal comma 91 è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4661 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
94. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione - Centro di Accoglienza <<Ernesto Balducci>> - ONLUS di Pozzuolo del Friuli un contributo straordinario di 210.000 euro per l'anno 2005, per la realizzazione di un centro polifunzionale destinato all'accoglimento e all'integrazione sociale dei cittadini extracomunitari.
95. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 94 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata:
a) del progetto di massima per l'esecuzione dell'opera;
b) di una relazione generale con la descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell'iniziativa e l'indicazione delle modalità di finanziamento e dei soggetti coinvolti nella realizzazione.
96. La concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 94 sono disposti con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 14/2002.
97. Per le finalità previste dal comma 94 è autorizzata la spesa di 210.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
98. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cooperativa sociale S. Mauro di Maniago, operante per l'inserimento lavorativo di soggetti disabili, un contributo di 25.000 euro a sostegno dell'intervento di ampliamento e adeguamento del proprio laboratorio.
99. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 98 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa di massima sottoscritto da tecnico abilitato. Per l'intervento non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 14/2002. La concessione e l'erogazione del contributo avviene sulla scorta della documentazione di cui al presente comma. I termini e le modalità di rendicontazione sono stabiliti nel decreto di concessione.
100. Per le finalità previste dal comma 98 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4812 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
101. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale di Trieste un contributo straordinario pluriennale di 45.000 euro per dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e per interessi, derivanti dall'assunzione del mutuo che l'istituto dovrà contrarre per far fronte alle spese d'investimento per consentire l'acquisto, la ristrutturazione e l'adeguamento dell'immobile, sede delle attività di aggiornamento e formazione permanente degli operatori sociali e socio-sanitari nonché di promozione e ricerca nell'ambito dei servizi sociali, alle normative vigenti in materia di antincendio, antinfortunistica e superamento delle barriere architettoniche.
102. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 101 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio interventi e servizi sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione di assunzione del mutuo e del progetto preliminare dei lavori da eseguire. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
103. Per le finalità previste dal comma 101 è autorizzato il limite di impegno decennale di 45.000 euro a decorrere dall'anno 2005, con l'onere complessivo di 135.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4837 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2014 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
104. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Futura Cooperativa sociale a r.l. di San Vito al Tagliamento un contributo straordinario pluriennale di 120.000 euro, per dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo che la cooperativa stipula, al fine di consentire la costruzione di una struttura destinata ad attività socio-assistenziali e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
105. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 104 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata:
a) del progetto di massima per l'esecuzione dell'opera;
b) di una relazione generale con la descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell'iniziativa e l'indicazione delle modalità di finanziamento e dei soggetti coinvolti nella realizzazione.
106. La concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 104 sono disposti con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 14/2002.
107. Per le finalità previste dal comma 104 è autorizzato il limite di impegno decennale di 120.000 euro a decorrere dall'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 4840 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2015 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
108. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro Medico Psicopedagogico <<Villa Santa Maria dei Colli>> di Fraelacco e alla <<Casa dell'Immacolata>> di Udine un contributo straordinario pluriennale di 100.000 euro per quindici anni, per ciascuna delle istituzioni, al fine di consentire interventi di nuova edificazione, manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale delle strutture di proprietà finalizzati all'adeguamento e riconversione dell'attività residenziale e semiresidenziale socio-assistenziale.
109. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 108 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata:
a) del progetto di massima per l'esecuzione delle opere;
b) di una relazione generale con la descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi previsti per la realizzazione dei lavori.
110. La concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 108 sono disposti con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 14/2002.
111. Per le finalità previste dal comma 108 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2005, con l'onere complessivo di 600.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4844 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2019 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
112. 
( ABROGATO )
113. 
( ABROGATO )
114. 
( ABROGATO )
115. 
( ABROGATO )
116. 
( ABROGATO )
117. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Opera Villaggio del Fanciullo di Trieste un contributo straordinario pluriennale di 80.000 euro per dieci anni, a parziale sollievo degli oneri per interessi derivanti dal mutuo che l'ente assumerà per finanziare la realizzazione del progetto dei lavori di adeguamento funzionale e alle normative vigenti del centro di assistenza ed educazione giovanile.
118. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 117 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio interventi e servizi sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione di assunzione del mutuo e del progetto preliminare dei lavori da eseguire. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
119. Per le finalità previste dal comma 117 è autorizzato il limite di impegno decennale di 80.000 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere complessivo di 160.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006 e 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 4876 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2015 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
120. 
( ABROGATO )
121. Per le finalità previste dal comma 120 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.7.310.1.251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 8461 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
122. Le Aziende per i servizi sanitari della regione possono trasferire, anche a titolo non oneroso, ai Comuni originariamente proprietari che ne facciano richiesta, su conforme autorizzazione della Giunta regionale e previa riclassificazione da beni indisponibili in beni disponibili, come previsto dall'articolo 4, comma 6, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), gli immobili non strategici rispetto alle finalità di interesse generale in materia di assistenza sanitaria e sociosanitaria. Gli immobili eventualmente trasferiti devono mantenere la destinazione pubblica per almeno un quinquennio.
122 bis. Gli immobili di cui al comma 122 possono essere trasferiti, anche a titolo non oneroso e previo assenso dei Comuni originariamente proprietari, anche a consorzi di enti pubblici cui partecipi il Comune medesimo, fermo restando il vincolo di destinazione pubblica di cui alla medesima disposizione.
123. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire in proprietà a titolo gratuito all'Azienda per i servizi sanitari n. 3 <<Alto Friuli>> l'immobile sito a Tolmezzo, via Giovanni XXIII, n. 1, da destinare ai propri fini istituzionali.
124. Nell'ambito dei rapporti tra il Servizio sanitario regionale e gli erogatori privati di prestazioni specialistiche ambulatoriali, temporaneamente accreditati, la Regione Friuli Venezia Giulia è autorizzata a introdurre percorsi di programmazione pluriennale e di modifiche tariffarie al fine di migliorare le risposte del sistema al problema delle liste di attesa.
125. Nelle more della definizione della rete di strutture per anziani accreditate per diversi livelli di intensità, delle modalità di accesso dell'utenza a tali strutture, nonché dei criteri di qualificazione degli oneri sanitari e di rilievo sociosanitario da porre a carico dei diversi soggetti istituzionali e dell'utenza, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), punti 2) e 3), della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), le rette in vigore alla data dell'1 gennaio possono essere aggiornate nel corso dell'anno solare solo a seguito di agevolazioni o contribuzioni destinate, anche indirettamente, a contenere i costi delle stesse rette e comunque previa autorizzazione della competente direzione regionale.
126. Nelle more della riclassificazione delle strutture residenziali per anziani prevista dalla legge regionale 10/1998, le Aziende per i servizi sanitari possono stipulare convenzioni con le strutture residenziali per anziani non autosufficienti operanti sul territorio regionale, limitatamente all'anno 2005, al fine di garantire, nelle forme ritenute più opportune, la tutela sanitaria degli ospiti accolti, indipendentemente dal rimborso di altri eventuali oneri connessi alle prestazioni sanitarie sostenuti dalle strutture medesime.
128. Il contributo per l'anno 2005 da assegnare all'Istituto Psicopedagogico <<Villa S. Maria della Pace>> di Medea in base all'articolo 3, comma 12, della legge regionale 19/2004, viene erogato su una spesa massima ammissibile di 100.000 euro.
129. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella C, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d'accompagnamento.
Note:
1Parole aggiunte al comma 101 da art. 3, comma 15, L. R. 15/2005
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 21, L. R. 15/2005
3Integrata la disciplina del comma 99 da art. 5, comma 28, L. R. 2/2006
4Comma 108 sostituito da art. 5, comma 32, L. R. 2/2006
5Integrata la disciplina del comma 126 da art. 5, comma 47, L. R. 2/2006
6Comma 112 sostituito da art. 5, comma 48, L. R. 2/2006
7Parole sostituite al comma 113 da art. 5, comma 49, L. R. 2/2006
8Comma 114 sostituito da art. 5, comma 50, L. R. 2/2006
9Parole sostituite al comma 15 da art. 5, comma 53, L. R. 2/2006
10Comma 120 abrogato da art. 26, comma 2, L. R. 11/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
11Integrata la disciplina del comma 104 da art. 3, comma 19, L. R. 12/2006
12Integrata la disciplina del comma 112 da art. 3, comma 21, L. R. 12/2006
13Parole soppresse al comma 82 da art. 20, comma 1, L. R. 19/2006
14Parole aggiunte al comma 113 da art. 20, comma 2, L. R. 19/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
15Parole aggiunte al comma 104 da art. 3, comma 34, L. R. 22/2007
16Parole aggiunte al comma 113 da art. 3, comma 36, L. R. 22/2007
17Comma 112 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
18Comma 113 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
19Comma 114 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
20Comma 115 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
21Comma 116 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
22Integrata la disciplina del comma 16 da art. 11, comma 7, L. R. 12/2009
23Integrata la disciplina del comma 77 da art. 11, comma 34, L. R. 12/2009
24Integrata la disciplina del comma 104 da art. 11, comma 43, L. R. 12/2009
25Comma 122 bis aggiunto da art. 8, comma 9, L. R. 24/2009
26Comma 3 sostituito da art. 9, comma 31, L. R. 24/2009
27Comma 4 sostituito da art. 9, comma 31, L. R. 24/2009
28Il Regolamento di cui all'art. 40, comma 4, L.R. 6/2006, è stato emanato con DPReg. 0271/Pres. dd. 1 ottobre 2009 (B.U.R. 14/10/2009, n. 41).
29Vedi la disciplina transitoria del comma 82, stabilita da art. 54, comma 1, L. R. 7/2010
30Parole soppresse al comma 82 da art. 9, comma 4, L. R. 12/2010
31Parole sostituite al comma 15 da art. 9, comma 28, L. R. 11/2011
32Parole aggiunte al comma 37 da art. 7, comma 16, L. R. 18/2011
33Integrata la disciplina del comma 88 da art. 9, comma 173, L. R. 27/2012
34Comma 58 abrogato da art. 9, comma 3, L. R. 23/2013
35Comma 59 abrogato da art. 9, comma 3, L. R. 23/2013
36Comma 60 abrogato da art. 9, comma 3, L. R. 23/2013
37Comma 91 sostituito da art. 9, comma 6, L. R. 27/2014
38Comma 92 sostituito da art. 9, comma 6, L. R. 27/2014
39Vedi la disciplina transitoria del comma 91, stabilita da art. 9, comma 7, L. R. 27/2014
40Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 53, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
41Comma 62 abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
42Comma 63 abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
43Comma 76 abrogato da art. 8, comma 95, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
44Comma 77 abrogato da art. 8, comma 95, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
45Comma 78 abrogato da art. 8, comma 95, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.