Art. 7
(Collegio dei revisori contabili)
1.
Il Collegio dei revisori contabili esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:
a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
b) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale;
c) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale.
2. Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei revisori legali di cui all'
articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), e nominati con deliberazione della Giunta regionale, anche tra dipendenti regionali.
3. Due revisori effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente, e un revisore supplente sono designati dall'Assessore regionale alle risorse agricole; un revisore effettivo e uno supplente sono designati dall'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie.
4. Il Collegio dei revisori contabili resta in carica cinque anni. I componenti decadono in caso di assenza ingiustificata a due riunioni consecutive.
5. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
6. Il Presidente del Collegio dei revisori contabili ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale alle risorse agricole.
7. Il trattamento economico dei componenti del Collegio è a carico dell'ERSA ed è stabilito nella deliberazione di cui al comma 2.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2Parole soppresse al comma 3 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
3Parole soppresse al comma 6 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
4Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 70, lettera e), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
5Comma 7 sostituito da art. 3, comma 70, lettera f), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.