LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 marzo 2004, n. 8

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/2004
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
210.01 - Agricoltura

Art. 19
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge e, in particolare:
a) gli articoli da 1 a 16, l'articolo 73 e l'articolo 80 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 (Riforma e riordinamento di Enti regionali);
b) l' articolo 216 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (modificativo dell'articolo 3 della legge regionale 18/1993);
c) l' articolo 15 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (modificativo dell'articolo 3 della legge regionale 18/1993);
d) l' articolo 22 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (modificativo dell'articolo 3 della legge regionale 18/1993);
e) il comma 13 dell'articolo 12 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (modificativo dell'articolo 3 della legge regionale 18/1993);
f) il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 28 novembre 1997, n. 36 (Norme di attuazione del programma comunitario PMI nonchè ulteriori Misure di accelerazione della spesa relativa al Documento Unico di Programmazione per l'obiettivo 5b);
g) la legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA);
h) l' articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2002, n. 34 (modificativo dell'articolo 19 della legge regionale 24/2002);
i) commi 13 e 14 dell'articolo 20 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (modificativi rispettivamente degli articoli 1 e 2 della legge regionale 24/2002);
j) l' articolo 1 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 15 (modificativo dell'articolo 1 della legge regionale 24/2002).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso.