LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 marzo 2004, n. 8

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/2004
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
210.01 - Agricoltura

Art. 17
 (Norme transitorie)
1. Il Direttore generale dell'ERSA è nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Fino alla nomina del Direttore generale di cui al comma 1, si applica l'articolo 25 (Commissario straordinario dell'ERSA) della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Direttore generale provvede alla predisposizione:
a) dello stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà del già ERSA;
b) della situazione finanziaria e patrimoniale del già ERSA;
c) della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi del già ERSA.
3. All'approvazione degli atti di cui al comma 2 provvede la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie di concerto con l'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali.
4. La titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di cui al comma 2, lettera c), compreso l'eventuale contenzioso, restano in capo all'ERSA ad eccezione di quelli concernenti atti di disposizione del patrimonio e di partecipazioni in enti, associazioni e società trasferite alla Regione.
5. Il direttore del già ERSA conserva il proprio incarico sino alla nomina del Direttore generale di cui all'articolo 5.
6. La Regione definisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), l'assetto organizzativo dell'ERSA tenendo comunque conto dell'articolazione sul territorio delle strutture del già ERSA, con particolare riferimento a quelle competenti in materia di ricerca, sperimentazione e certificazione agraria operanti a Pozzuolo del Friuli. Sino a detta definizione, continuano ad operare le strutture a livello di servizio e inferiore al servizio del già ERSA e i rispettivi responsabili conservano i propri incarichi.
7. Il personale regionale in servizio presso il già ERSA è assegnato, in relazione al disposto di cui all'articolo 18, comma 1, nel rispetto delle disposizioni in materia di relazioni sindacali, all'ERSA ovvero a strutture dell'Amministrazione regionale, con priorità per la Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali.
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 65, L. R. 15/2005