LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 marzo 2004, n. 8

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/2004
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
210.01 - Agricoltura

Art. 16
 (Trasferimento all'ARPA delle attività agrometeorologiche del Centro servizi agrometeorologici)
1. Le attività di agrometeorologia e assistenza tecnica condotte dal Centro servizi agrometeorologici del Friuli Venezia Giulia (CSA), in considerazione del fatto che presentano una notevole rilevanza ai fini del controllo dei fattori fisici, chimici e biologici che regolano gli ecosistemi naturali ed antropizzati della regione, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, lettere a), e), f), h) e o), della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), sono trasferite, con decorrenza dal 1 giugno 2004, all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.
2. Il personale del CSA, che alla data del 31 dicembre 2003 svolgeva incarichi funzionali alle attività ed ai compiti di cui al presente articolo, è trasferito all'ARPA con decorrenza dal 1 giugno 2004. A detto personale vengono riconosciuti, mediante l'utilizzo di tabelle comparative, l'anzianità di servizio ed i ruoli funzionali conseguiti presso il CSA. Sono altresì trasferiti all'ARPA, in pari data, i contratti in essere, le attrezzature, le apparecchiature ed i beni mobili del già ERSA e del CSA in uso per le attività di cui al comma 1.
3. L'ARPA mette a disposizione dell'ERSA il personale, le attrezzature, le apparecchiature ed i beni mobili di cui al comma 2 per lo svolgimento di attività di assistenza tecnica al comparto agricolo.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 1.050.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per l'anno 2004 e di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.1.91 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 2255 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. All'onere complessivo di 1.050.000 euro derivante dal comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.