LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 marzo 2004, n. 8

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/2004
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
210.01 - Agricoltura

Art. 14
 (Aziende agricole sperimentali)
1. L'ERSA è autorizzata ad assumere in comodato per un periodo non inferiore a venti anni i beni mobili e immobili costituenti le aziende agricole sperimentali denominate Azienda Francesco Ricchieri di Fiume Veneto, l'Agency for International Development Rinascita 6 Maggio 1976 di Spilimbergo e l'Azienda Parco Rurale di San Floriano di Polcenigo, previo accordo di programma con gli enti proprietari e la Regione.
2. I progetti gestiti dal Settore agricoltura aziende sperimentali e dimostrative - SAASD della Provincia di Pordenone, rientranti nelle attività di cui all'articolo 3, possono essere trasferiti all'ERSA previa definizione, nell'accordo di programma di cui al comma 1, di tutti gli elementi utili per garantire la continuità e la conclusione degli stessi.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 8, comma 82, L. R. 2/2006
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 72, L. R. 22/2010
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 71, L. R. 18/2011