LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 marzo 2004, n. 8

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/2004
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
210.01 - Agricoltura

Art. 13 bis
 (Partecipazione dell'Ersa a consorzi per la promozione dei prodotti agroalimentari)
1. L'ERSA è autorizzata a promuovere e partecipare alla costituzione di consorzi finalizzati alla promozione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari del Friuli Venezia Giulia. Gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto sono preventivamente approvati dalla Giunta regionale.
2. L'ERSA è autorizzata, altresì, a versare la propria quota iniziale di sottoscrizione, nonchè a concorrere al sostentamento delle attività dei consorzi medesimi mediante appositi contributi consortili annuali, deliberati ai sensi dei rispettivi statuti, nei limiti della disponibilità del proprio bilancio.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 34, L. R. 11/2011