LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 marzo 2004, n. 8

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/2004
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
210.01 - Agricoltura

Art. 11
 (Gestione economica e patrimonio)
1. L'ERSA ha un bilancio proprio e applica il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli enti e organismi funzionali della Regione, secondo il proprio ordinamento.
1 bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, l'ERSA è autorizzata ad adottare un proprio regolamento per la gestione dei beni mobili in armonia con quanto previsto dal regolamento per la gestione dei beni mobili dell'Amministrazione regionale.
2. I beni immobili ed i diritti reali su beni immobili appartenenti al già ERSA sono trasferiti all'Amministrazione regionale. I beni immobili possono essere alienati a condizione che le risorse ricavate siano destinate al settore economico primario, secondo le finalità determinate dalla Giunta regionale.
3. Sono altresì trasferite all'Amministrazione regionale le partecipazioni in società.
4. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e dell'Assessore regionale alle risorse agricole, sono individuati i beni immobili e beni mobili del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità, alla gestione diretta ed indiretta e alla vigilanza dell'ERSA. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire all'ERSA mandato all'esercizio di poteri derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 3, compresa la rappresentanza nelle assemblee mediante contratto autorizzato su proposta congiunta dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e dell'Assessore regionale alle risorse agricole.
5. L'ERSA gestisce in maniera diretta o indiretta, anche tramite soggetti terzi, i fondi rustici di proprietà regionale già costituenti le ex aziende agricole denominate "Marianis", "Pantianicco" e "Volpares", provvedendo in nome e per conto della Regione a ogni adempimento e onere gravante sulla proprietà.
5 bis. La Regione può affidare all'ERSA, con le modalità e alle condizioni di cui al primo periodo del comma 4, la disponibilità, la gestione diretta o indiretta e la vigilanza anche di altri beni immobili, di cui è proprietaria o titolare di altri diritti reali, attinenti alle materie di cui all'articolo 3.
6. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 53.1.270.1.3689 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1537 (1.1.190.1.01.31) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 270 - Servizio per la gestione delle partecipazioni regionali - con la denominazione <<Oneri per le formalità connesse al trasferimento di partecipazioni societarie>> e con lo stanziamento di 20.000 euro per l'anno 2004.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 53.5.250.1.713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 9681 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di pari importo, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 6, comma 62, L. R. 15/2005
2Parole sostituite al comma 5 da art. 6, comma 64, L. R. 15/2005
3Parole aggiunte al comma 4 da art. 7, comma 70, L. R. 22/2007
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 16/2012
5Parole soppresse al comma 4 da art. 30, comma 1, L. R. 11/2014
6Comma 5 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 27/2014
7Comma 5 bis aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 27/2014
8Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 12/2018