LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 marzo 2004, n. 8

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/2004
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
210.01 - Agricoltura

Art. 10
 (Dotazione finanziaria dell'ERSA)
1. Costituiscono fonte di finanziamento dell'ERSA:
a) una quota annuale per le spese di funzionamento e attività determinata in sede di approvazione della legge finanziaria regionale;
b) i proventi derivanti dalla gestione delle proprie attività, ivi compresi i proventi di brevetti e privative comunitarie ottenuti a seguito dello svolgimento dell’attività di ricerca e sperimentazione nel settore agricolo;
c) gli ulteriori finanziamenti previsti dal bilancio regionale;
d) i finanziamenti finalizzati dallo Stato per le attività svolte dall'ERSA;
e) i finanziamenti dell'Unione europea, nonchè di altri organismi nazionali e internazionali e istituzioni pubbliche per la realizzazione di progetti specifici nell'ambito delle materie di competenza;
f) le entrate finanziarie derivanti da lasciti, legati, donazioni e sovvenzioni da parte di privati.
(1)
Note:
1Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 2, comma 25, L. R. 14/2016