Art. 1
(Agenzia regionale per lo sviluppo rurale)
1. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, di seguito denominata ERSA, è ente funzionale della Regione preposto all'assistenza tecnico-scientifica, alla sperimentazione e ricerca, alla formazione e all'aggiornamento per il trasferimento dell'innovazione, alla divulgazione, alla valorizzazione dei marchi di qualità, nonché alla certificazione della qualità nel settore dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.
2. L'ERSA svolge altresì le funzioni di Organismo pagatore regionale (OPR FVG), per l'erogazione di aiuti, contributi e premi previsti dalla normativa dell'Unione europea nell'ambito della politica agricola comune.
3. L'ERSA ha sede legale in Gorizia e può articolarsi con sedi operative sul territorio regionale. È dotata di autonomia gestionale, amministrativa, contabile e tecnica, ed è sottoposta alla vigilanza e al controllo della Regione. L'organizzazione dell'Agenzia assicura l'indipendenza funzionale e l'osservanza del principio della separazione di funzioni dell'OPR FVG.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 17, lettera a), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019 come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
2Articolo sostituito da art. 3, comma 70, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.