LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 marzo 2004, n. 7

Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/04/2004
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 8
 (Divieto di cumulo contributivo)
1. Ai fini di una medesima iniziativa, i contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli eventualmente concessi in base ad altre normative. Pertanto la richiesta di contributo dovrà contenere una dichiarazione attestante che sul medesimo programma di interventi non si sono richiesti né ottenuti né si richiederanno altri finanziamenti con leggi regionali, statali, comunitarie o regolamenti a carattere locale.