LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 marzo 2004, n. 7

Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/04/2004
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 7
 (Concessione dei contributi)
1. Le modalità e i tempi per la presentazione delle domande di finanziamento sono fissate dalla Giunta regionale.
2. I criteri per la valutazione delle domande e le modalità di riparto dei finanziamenti sono stabiliti dalla Giunta regionale.
3. Le domande devono riguardare iniziative che, oltre ad essere ricomprese negli obiettivi e nelle finalità della presente legge, siano coerenti con la programmazione e la pianificazione regionale.