LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 marzo 2004, n. 7

Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/04/2004
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 5
 (Misura dei contributi)
1. I contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) e per l'acquisto di beni strumentali di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c) sono concessi ai soggetti privati, fino alla misura massima del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. I contributi per l'acquisto di beni di cui al comma 5 sono concessi nella misura massima del 40 per cento per le grandi imprese, del 50 per cento per le medie imprese e del 60 per cento per le piccole imprese, del maggior costo derivante dalla conformazione a norme ambientali e di sicurezza più rigorose di quelle previste dalla normativa comunitaria in vigore.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 6, comma 9, L. R. 24/2016