LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 marzo 2004, n. 7

Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/04/2004
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 3
 (Tipologie di interventi)
1. Per i fini indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per le seguenti finalità:
a) realizzazione di aree di sosta attrezzate per l'autotrasporto in transito e locale;
b) realizzazione, tramite la riconversione di infrastrutture già esistenti, di terminal per il trasporto combinato, acquisizione in proprietà o altro diritto reale di godimento di parti di terminal già esistenti o realizzazione di depositi, nonché tutti i necessari servizi accessori per la movimentazione delle unità di carico.

2. I contributi per le opere di cui al comma 1, comprensivi delle spese generali, sono concessi ai soggetti che assicurino un accesso libero e non discriminatorio all'infrastruttura da parte di tutti gli operatori, a condizioni eque e con tariffe trasparenti e remunerative del capitale impiegato e comprensive degli ammortamenti. Tali contributi sono inoltre concessi a condizione che non pregiudichino la concorrenza nel mercato del trasporto. Nessun contributo può essere concesso nel caso di distorsione tra terminal della stessa area.
3. Per i fini indicati dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per:
a) impiantare, potenziare, integrare e rendere maggiormente efficienti i sistemi informatici e telematici per acquisire e implementare nuove correnti di traffico collegate al trasporto combinato;
b) acquisire beni strumentali, purché dotati di dispositivi per il trasporto combinato: semirimorchi, casse mobili, container, macchine operatrici di sollevamento e movimentazione delle merci;
c) acquisire beni strumentali di nuova costruzione e in linea con le normative comunitarie in materia di tutela ambientale, atti a migliorare la sicurezza del traffico marittimo in ambito portuale, quali natanti e mezzi nautici ad esclusivo servizio e assistenza delle navi sia in ormeggio che in manovra di entrata e uscita nelle zone portuali commerciali della regione.

4. I beni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 devono essere di nuova fabbricazione.
5.Per i fini indicati all'articolo 1, comma 1, lettera c), l'Amministrazione regionale concede contributi unicamente sulle maggiori spese, nella percentuale massima del 40 per cento per le grandi imprese, 50 per cento per le medie imprese e 60 per cento per le piccole imprese, necessarie per l'acquisto di mezzi, strumentazioni e apparecchiature dotati di standard di sicurezza e/o di tutela ambientale più rigorosi rispetto a quelli attualmente in vigore nell'ordinamento comunitario, da sostenersi in occasione dell'acquisto di nuovi trattori stradali e di nuovi mezzi nautici di cui al comma 3, lettera c) del presente articolo.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 6, lettera a), L. R. 22/2010
2Parole sostituite al comma 5 da art. 6, comma 8, L. R. 24/2016
3Parole soppresse al comma 5 da art. 6, comma 8, L. R. 24/2016