LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4

Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell' ERSA.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/02/2004
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.05 - Personale regionale
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 25
 (Commissario straordinario dell'ERSA)
1. La Giunta regionale nomina un commissario straordinario dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA cui è attribuita la gestione ordinaria dell'Agenzia; il commissario può provvedere anche agli atti di gestione eccedenti l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale. Il commissario rimane in carica sino alla nomina degli organi di amministrazione dell'ente successore.
2. La Giunta regionale determina il compenso spettante al commissario straordinario; i relativi oneri sono a carico dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 17, comma 2, L. R. 8/2004