LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 agosto 2004, n. 23

Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/09/2004
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale

CAPO V
 Adeguamento e modifica di norme
Art. 15
 (Norma di raccordo)
1. Ovunque ricorra l'espressione: <<Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale>> la stessa è da intendersi sostituita dalla seguente: <<Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale>>.
2. Ovunque ricorra l'espressione: <<Assemblea dei sindaci di distretto>> la stessa è da intendersi sostituita dalla seguente: <<Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale>>.
3. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
Art. 16
 (Abrogazione di norme)
1. Le disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate.
2. Sono abrogati in particolare:
a) l'articolo 3 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 41 (Norme propedeutiche e principi per il riordino della disciplina in materia sanitaria in applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502);
b) gli articoli 1, 2, 3, 5 e il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 (Piano socio- assistenziale della Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia);
c) tutte le norme legislative e regolamentari facenti riferimento alla figura del coordinatore dei servizi sociali.
Art. 17
 (Modifiche della legge regionale 12/1994)
1. 
( ABROGATO )
(2)
2. 
( ABROGATO )
(3)
3. 
( ABROGATO )
(4)
4. 
( ABROGATO )
(5)
5. 
( ABROGATO )
(6)
6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione disciplina l'attività e la composizione del Collegio. Fino a tale data, vale quanto disposto dal comma 2 bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 502/1992, come da ultimo modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 254/2000.
7. 
( ABROGATO )
Note:
1Lettera a) del comma 7 abrogata da art. 5, comma 4, L. R. 25/2012 , a seguito dell'abrogazione del comma 5 dell'art. 21 L.R. 12/1994.
2Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
3Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
4Comma 3 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
5Comma 4 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
6Comma 5 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
7Comma 7 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 18

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 4 abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
2Articolo abrogato da art. 71, comma 1, lettera c), L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 12, 16 e 20, L.R. 49/1996.
Art. 19
 (Modifiche della legge regionale 8/2001)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. 
( ABROGATO )
(2)
3. All'articolo 6 della legge regionale 8/2001, come modificato dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 23/2001, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: <<2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 si applicano anche qualora le prestazioni di cui alle rispettive lettere a), b) e c) vengano effettuate all'estero.>>;
b) al comma 3, dopo le parole: <<comma 2>> sono aggiunte le seguenti: <<e al comma 2 bis>>;
c) al comma 5, dopo la parola: <<donatore>> sono aggiunte le parole: <<di organo>>;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente: <<6. La misura dei rimborsi e dei contributi di cui ai commi 2 e 2 bis, nonché le modalità per usufruire dei medesimi, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.>>.

Note:
1Comma 1 abrogato da art. 8, comma 11, L. R. 6/2013
2Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera r), L. R. 17/2014