LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 agosto 2004, n. 23

Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/09/2004
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale

Art. 19
 (Modifiche della legge regionale 8/2001)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. 
( ABROGATO )
(2)
3. All'articolo 6 della legge regionale 8/2001, come modificato dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 23/2001, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: <<2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 si applicano anche qualora le prestazioni di cui alle rispettive lettere a), b) e c) vengano effettuate all'estero.>>;
b) al comma 3, dopo le parole: <<comma 2>> sono aggiunte le seguenti: <<e al comma 2 bis>>;
c) al comma 5, dopo la parola: <<donatore>> sono aggiunte le parole: <<di organo>>;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente: <<6. La misura dei rimborsi e dei contributi di cui ai commi 2 e 2 bis, nonché le modalità per usufruire dei medesimi, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.>>.

Note:
1Comma 1 abrogato da art. 8, comma 11, L. R. 6/2013
2Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera r), L. R. 17/2014