LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 luglio 2004, n. 21

Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 8
 (Verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità)
1. All'inizio di ogni legislatura il Consiglio, con le modalità previste dal proprio regolamento interno, convalida le elezioni dei consiglieri per i quali abbia accertato non sussistere cause di ineleggibilità. Nessuna elezione può essere convalidata se non siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione. Qualora sussista una causa di ineleggibilità a carico di un consigliere regionale, il Consiglio, con le modalità previste dal proprio regolamento interno, contesta al consigliere regionale la causa predetta; il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni; entro i dieci giorni successivi il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistere la causa di ineleggibilità, annulla l'elezione.
2. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di ineleggibilità sia sopravvenuta alla elezione ovvero che esista al momento della elezione o si sia verificata successivamente una causa di incompatibilità, il Consiglio, con le modalità previste dal proprio regolamento interno, contesta al consigliere regionale la sopravvenuta causa di ineleggibilità o la causa di incompatibilità, originaria o sopravvenuta.
3. Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere le cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nei modi previsti dall'articolo 7, comma 3.
4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
5. Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni, il Consiglio lo dichiara decaduto. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.
6. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
7. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, resta fermo quanto previsto dall'articolo 7, quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154. Resta fermo altresì quanto previsto dalle leggi dello Stato in ordine alla impugnativa in sede giurisdizionale delle deliberazioni adottate dal Consiglio ai sensi del presente articolo.