LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 luglio 2004, n. 21

Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 7
 (Effetti delle cause di ineleggibilità e incompatibilità)
1. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2 che esistano al momento della elezione comportano la invalidità della elezione del consigliere cui si riferiscono. Le stesse cause, se sopravvengono alla elezione, comportano la decadenza dalla carica di consigliere regionale, se non sono tempestivamente rimosse nei termini e con le modalità previste dal comma 3.
2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalla carica di consigliere regionale, se non sono tempestivamente rimosse nei termini e con le modalità previste dal comma 3.
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 3. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro i termini previsti dall'articolo 8.