LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 luglio 2004, n. 21

Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 3
 (Rimozione delle cause di ineleggibilità)
1. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, escluse quelle di cui alle lettere g), h) e h bis), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e h bis), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico, collocamento in aspettativa non retribuita, almeno novanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del Consiglio regionale.
1 bis. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h bis).
1 ter. In caso di scioglimento del Consiglio regionale, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h bis), non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 1 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dall'effettiva cessazione dalle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
3. La cessazione dalle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
4. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.
5. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 17/2007
2Comma 1 bis aggiunto da art. 34, comma 2, L. R. 17/2007
3Comma 1 ter aggiunto da art. 34, comma 2, L. R. 17/2007