LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2004, n. 19

Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/07/2004
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 2
 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)
1. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione degli Enti locali ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per l'anno 2003 è accertato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, primo periodo, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), in complessivi 394.021.735,34 euro; conseguentemente, in relazione al disposto di cui al secondo periodo del medesimo articolo 3, comma 2, della legge regionale 1/2003, il conguaglio positivo è determinato in 6.902.308,34 euro, ed è destinato alle finalità previste dai commi 2, 3, 4, 7, 9, 10 e 13.
2. Le assegnazioni di cui all'articolo 2, comma 7, lettere a) e c), comma 8, lettera a) e comma 14, lettera a) della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), sono incrementate, rispettivamente, di 431.609 euro, 3.690 euro, 2.987.329 euro e 77.372 euro e l'incremento è erogato per un quarto in base all'estensione territoriale e per tre quarti in base alla popolazione.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un fondo di 70.000 euro a favore dei Comuni con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti che nell'anno 2004 ricevono complessivamente una quota di trasferimenti ai sensi del comma 2 del presente articolo, nonché dell'articolo 2, comma 8, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale 1/2004, inferiore a quella complessivamente loro erogata nell'anno 2003, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, lettere a), d), e), f), g), h), i) ed n), della legge regionale 1/2003; l'erogazione è disposta in misura proporzionale alla differenza tra la quota suddetta dei trasferimenti per l'anno 2003 e quella per l'anno 2004.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un fondo di 200.000 euro a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che nell'anno 2003 hanno sostenuto l'onere relativo alla concessione ai propri dipendenti di aspettativa sindacale e che non hanno già beneficiato di analoga assegnazione per il medesimo anno 2003.
5. L'assegnazione di cui al comma 4 è determinata sulla base delle domande presentate alla Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, sede distaccata di Udine, dalle Amministrazioni comunali interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, ed indicanti, per anno 2003, il personale in aspettativa e l'onere sostenuto per il trattamento economico.
6. L'assegnazione di cui al comma 4 è disposta in misura pari agli oneri complessivi annuali indicati da ciascuna Amministrazione interessata; qualora la somma richiesta sia superiore a quella prevista dello stanziamento, l'importo dell'assegnazione viene ridotto in misura proporzionale.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un finanziamento straordinario di 687.308,34 euro a favore dei Comuni che, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303, siano stati classificati nella zona omogenea <<C>>, o che abbiano centri abitati riclassificati nella zona <<C>>, e ripartito in misura proporzionale alla lunghezza delle strade comunali situate all'interno della zona <<C>> quale risulta dall'elenco ufficiale di cui all'articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 1981, n. 91 (Disposizioni per la classificazione delle strade di uso pubblico nel territorio regionale nonché per la manutenzione di strade da parte di Enti locali).
8. I Comuni di cui al comma 7 comunicano alla Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, sede distaccata di Udine, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione i dati relativi alla lunghezza delle strade comunali situate all'interno della zona <<C>>.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un finanziamento straordinario di 430.000 euro a favore delle Comunità montane, per la partecipazione delle medesime nelle società denominate Gruppi di azione locale, costituite per l'attuazione dei progetti di sviluppo locale di cui all'iniziativa comunitaria Leader plus; l'assegnazione è disposta in misura proporzionale alle quote di partecipazione delle Comunità montane alle citate società, comunicate alla Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, sede distaccata di Udine, dagli Enti interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.
10. Il fondo di cui all'articolo 2, comma 6, lettera b), della legge regionale 1/2004, è incrementato di ulteriori 2 milioni di euro ed erogato con le medesime modalità previste per il fondo medesimo.
11. Per le finalità previste dai commi 2, 3, 4, 7 e 9 è autorizzata la spesa di 4.887.308,34 euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1595 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12. In relazione al disposto di cui al comma 10, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d), della legge regionale 1/2003 e ad integrazione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2004 di cui al comma 21 del medesimo articolo 3, è autorizzata l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1642 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
13. Al fine di individuare i soggetti tavolarmente iscritti nel libro fondiario con le denominazioni <<La Comune di .>>, <<La frazione di .>> ed altre similari anche in lingua slovena e tedesca, proprietari di immobili nei comuni censuari delle province di Trieste e Gorizia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a svolgere una ricerca storica, conferendo un incarico, per l'importo massimo di 15.000 euro, ad uno storico, un perito o un istruttore esperto nella materia di demani civici e proprietà collettive o avvalendosi di Università e istituti di ricerca. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio degli affari amministrativi e generali della Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali.
14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.370.1.1553 <<Spese per studi e collaborazioni>> di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 - alla funzione obiettivo n. 3 - programma 3.3 - rubrica n. 370 - Servizio per gli affari amministrativi e generali - spese correnti, con riferimento al capitolo 9812 (1.1.142.2.04.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 370 - Servizio per gli affari amministrativi e generali - spese correnti - con la denominazione <<Spese per lo svolgimento di una ricerca storica nel libro fondiario relativamente ai comuni censuari delle province di Trieste e Gorizia>> e con lo stanziamento di 15.000 euro per l'anno 2004.
15. Per l'eventuale conguaglio negativo di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 1/2004, non si tiene conto della quota d'incremento di cui al comma 10.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, in unica soluzione, per l'anno 2004, incentivi ai Comuni e alle Istituzioni pubbliche d'assistenza e beneficenza, e alle associazioni di queste ultime, che, nell'anno 2004 e prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno effettuato studi, anche di fattibilità, od organizzato convegni, sui rispettivi assetti istituzionali, o sulle innovazioni degli stessi, a seguito di modifiche legislative; gli incentivi sono assegnati a titolo di concorso nelle spese sostenute; su proposta dell'Assessore alle relazioni internazionali e alle autonomie locali, la Giunta regionale individuerà gli studi e i convegni meritevoli di finanziamento e determinerà la misura dell'incentivo, comunque non superiore alle spese sostenute.
17. Le domande per accedere agli incentivi di cui al comma 16 devono essere presentate alla Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, sede di Udine, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate delle copie degli studi effettuati o dei convegni organizzati, e con l'indicazione delle spese complessivamente sostenute.
18. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.19 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 - alla funzione obiettivo n. 1 - programma 1.3 - rubrica n. 370 - Servizio per la finanza locale - spese correnti, con riferimento al capitolo 1689 (1.1.152.2.12.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 370 - Servizio per la finanza locale - con la denominazione <<Incentivi ai Comuni e alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e relative associazioni a titolo di concorso nelle spese sostenute per studi anche di fattibilità, per convegni sui rispettivi assetti istituzionali o sulle innovazioni degli stessi, effettuati nell'anno 2004>>.
19. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è istituito, presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali, l'Osservatorio elettorale. L'Osservatorio elettorale svolge, a scopi conoscitivi e di informazione, attività di raccolta e di analisi di dati, d'indagine e di comparazione dei sistemi elettorali a livello europeo, regionale e locale, di ricerca sulle strutture e sulle dinamiche dei sistemi di governo, di analisi comparative dei flussi elettorali.
20. L'Osservatorio di cui al comma 19 è composto da:
a) il Direttore centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, o suo delegato, presidente;
b) il Direttore centrale dell'organizzazione, del personale e dei servizi informativi, o suo delegato;
c) il Direttore centrale dello sviluppo e della programmazione, o suo delegato;
d) un esperto nella disciplina dei sistemi elettorali, esterno, designato dall'Università degli Studi di Trieste;
e) un esperto in analisi dell'opinione pubblica, esterno, designato dalla Società Italiana Studi Elettorali.
21. I componenti dell'Osservatorio svolgono le funzioni fino alla loro sostituzione.
22. Per lo svolgimento della sua attività l'Osservatorio di cui al comma 19 si avvale del supporto tecnico-operativo e di segreteria della struttura regionale competente in materia di elezioni e referendum e di un esperto informatico individuato dall'Osservatorio stesso.
23. Ai componenti di cui alle lettere d) ed e) del comma 20 spetta, per ogni seduta dell'Osservatorio elettorale, un gettone di presenza, determinato in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), e successive modificazioni.
24. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 23 fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.370.1.479 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 9811 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare studi e ricerche, anche mediante convenzioni con le Università degli Studi o con altri Istituti di studi e ricerche, nelle materie oggetto dell'attività dell'Osservatorio elettorale di cui al comma 19.
26. Per le finalità di cui al comma 25 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.370.1.1554 <<Spese per studi e collaborazioni>> di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 - alla funzione obiettivo n. 3 - programma 3.3 - rubrica n. 370 - Servizio elettorale - spese correnti, con riferimento al capitolo 9813 (1.1.142.2.04.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 370 - Servizio elettorale - spese correnti - con la denominazione <<Spese per studi e ricerche anche mediante convenzioni con le università degli studi o con altri istituti di studi e ricerche nelle materie oggetto dell'attività dell'Osservatorio elettorale>> e con lo stanziamento di 30.000 euro per l'anno 2004.
27. 
( ABROGATO )
(2)
28. 
( ABROGATO )
(3)
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in unica soluzione per l'anno 2004 all'ANCI, all'UPI e all'UNCEM del Friuli Venezia Giulia una assegnazione straordinaria forfetaria di 50.000 euro a titolo di sostegno delle loro attività istituzionali, da ripartire in misura proporzionale alle spese sostenute dalle dette associazioni, per fini istituzionali, nel corso del 2003, come desumibili dalla documentazione presentata ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali).
30. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 - alla funzione obiettivo n. 1 - programma 1.3 - rubrica n. 370 - Servizio per la finanza locale - spese correnti, con riferimento al capitolo 1690 (1.1.158.2.12.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 370 - Servizio per la finanza locale - con la denominazione <<Assegnazioni forfetarie all'ANCI, all'UPI e all'UNCEM del Friuli Venezia Giulia per l'attività istituzionale>>.
31. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 36, della legge regionale 1/2004, come sostituito dal comma 27, è autorizzata la spesa di 425.000 euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 1.3.320.1.1899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1645 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
32. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 31 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 1.3.320.1.1899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli 1635 e 1636 rispettivamente per 125.000 euro e per 300.000 euro, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa in relazione al disposto di cui al comma 28.
33. 
( ABROGATO )
(1)
34. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2006 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio fanno carico alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1Comma 33 abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 8/2005
2Comma 27 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
3Comma 28 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005