LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2004, n. 19

Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/07/2004
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 5
 (Interventi in materia di istruzione, cultura e sport)
1. È istituito il <<Fondo integrativo straordinario 2004 per il finanziamento degli interventi in materia di sostegno dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche autonome e di promozione del diritto allo studio>>, previsti ai sensi dell'articolo 7, commi 8, 9 e 10 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), nonché ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale 1/2004. Alla ripartizione del fondo tra le fattispecie indicate nel presente comma si provvede, su conforme deliberazione della Giunta regionale, avuto riguardo prioritariamente all'eventuale esigenza di integrare le risorse destinate al soddisfacimento delle domande di cui alla legge regionale 14/1991 della quota necessaria a garantire che la misura degli interventi a favore dei soggetti ammessi ai benefici previsti da tale legge sia di entità non inferiore a quella assicurata nel precedente esercizio finanziario.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 9.1.300.1.266 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5030 (1.1.152.2.12.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 300 - Servizio per l'istruzione e l'orientamento - con la denominazione <<Fondo integrativo straordinario 2004 per il finanziamento degli interventi in materia di sostegno dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche autonome e di promozione del diritto allo studio>>.
3. 
( ABROGATO )
4. 
( ABROGATO )
5. 
( ABROGATO )
6.
Il comma 18 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2004 è sostituito dal seguente:
<<18. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Università degli studi di Udine un contributo sulle spese per l'attivazione entro l'anno 2004 in Cividale del Friuli di corsi di laurea o laurea specialistica o scuole di specializzazione.>>.

8. Gli oneri derivanti dal comma 18 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2004, come sostituito dal comma 6, fanno carico, nella misura di 60.000 euro, all'unità previsionale di base 9.2.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5091 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di 40.000 euro per l'anno 2004, intendendo corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 20, della legge regionale 1/2004; la denominazione del citato capitolo 5091 della spesa è conseguentemente sostituita con la seguente: <<Contributo all'Università degli studi di Udine sulle spese per l'attivazione entro l'anno 2004 in Cividale del Friuli di corsi di laurea o laurea specialistica o scuole di specializzazione>>.
9. La Regione è autorizzata a concedere al Consorzio di Pordenone per la formazione superiore, gli studi universitari e la ricerca e al Consorzio per lo sviluppo del Polo universitario di Gorizia un contributo straordinario di 50.000 euro per la realizzazione di corsi di formazione tecnico superiore per diplomati e corsi di perfezionamento in osteopatia, posturologia e naturopatia per laureati.
10. La concessione del contributo di cui al comma 9 è subordinata alla conclusione di un protocollo d'intesa con la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, alla formazione, all'università e alla ricerca, al fine di concordare le linee generali per l'organizzazione dei corsi e i requisiti di accesso.
11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5035 (1.1.158.2.06.04) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 320 - Servizio per l'università e la ricerca - con la denominazione <<Contributo straordinario al Consorzio di Pordenone per la formazione superiore, gli studi universitari e la ricerca e al Consorzio per lo sviluppo del Polo universitario di Gorizia per la realizzazione di corsi di formazione tecnico superiore per diplomati e corsi di perfezionamento in osteopatia, posturologia e naturopatia per laureati>>.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento delle attività sottoindicate, realizzate dalle Università degli studi della regione, dai Conservatori di musica della regione e da altri organismi pubblici di ricerca operanti nel Friuli Venezia Giulia, mediante concessione di contributi fino alla misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile:
a) studi e ricerche intesi quali attività orientate principalmente all'ampliamento delle conoscenze nell'ambito di specifiche discipline;
b) iniziative di divulgazione, finalizzate alla diffusione di conoscenze acquisite e alla promozione della cultura nell'ambito di specifiche discipline.
(7)
13. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti termini e modalità per la gestione delle risorse annualmente stanziate a bilancio per le finalità di cui al comma 12.
14. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2448 <<Finanziamenti e contributi alle Università degli studi regionali per studi e ricerche>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, alla funzione obiettivo n. 9 - programma 9.2 - rubrica n. 320 - spese correnti - con riferimento al capitolo 5827 (1.1.158.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 320 - Servizio per l'università e la ricerca - con la denominazione <<Concorso nel finanziamento dell'attività di studio e ricerca e di iniziative di divulgazione nell'ambito di specifiche discipline realizzate dalle Università degli studi della regione>> e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2004.
15. 
( ABROGATO )
(8)
16. I soggetti che hanno presentato domanda con le modalità previste dal comma 31 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2004, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono integrare le domande stesse a seguito dell'adeguamento dei quadri economici con la previsione degli eventuali oneri di acquisto degli immobili rientranti nella fattispecie prevista dal comma 30 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2004, come sostituito dal comma 15.
17. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 30 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2004, come sostituito dal comma 15, fanno carico all'unità previsionale di base 9.4.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5194 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione le parole: <<per la realizzazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<per l'acquisto e/o per la realizzazione>>.
18. Nel quadro della politica di promozione e sostegno delle istituzioni pubbliche di spettacolo che svolgono un ruolo primario nei capoluoghi del Friuli Venezia Giulia, la Regione è autorizzata a partecipare in qualità di socio fondatore, insieme con il Comune di Pordenone e con la Provincia di Pordenone, alla costituzione di una associazione culturale avente per finalità la gestione del rinnovato Teatro Verdi di Pordenone e a sostenerne l'attività mediante contributi ordinari annuali, il cui importo è determinato per l'arco di un triennio nell'ambito della legge finanziaria regionale. Lo schema dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione sono sottoposti alla preventiva approvazione della Giunta regionale.
19. L'Amministrazione regionale partecipa all'organismo di cui al comma 18, con propria quota di patrimonio sociale, entro il limite di 50.000 euro. Ai fini della formalizzazione della partecipazione della Regione, lo schema dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organismo associativo sono approvati dalla Giunta regionale.
20. Per le finalità previste dal comma 18, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 9.6.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4404 (1.1.162.2.06.06) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio delle attività culturali - con la denominazione <<Partecipazione al fondo patrimoniale di dotazione del Teatro Verdi di Pordenone>>.
21. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo di 50.000 euro per il completamento della stagione 2003 - 2004 del Teatro comunale <<Giuseppe Verdi>>.
22. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 9.6.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5358 (1.1.152.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 300 - Servizio per le attività culturali - con la denominazione <<Contributo al Comune di Gorizia per il completamento della stagione 2003-2004 del Teatro comunale <<Giuseppe Verdi>>>>e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2004.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze un contributo per l'attività istituzionale svolta nell'anno 2003.
24. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 9.6.300.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5006 (1.1.162.2.06.06) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 - Servizio delle attività culturali - spese correnti - con la denominazione <<Contributo alla Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze per l'attività istituzionale svolta nell'anno 2003>>.
25. All'onere di 150.000 euro derivante dal comma 24 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 9.2.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5132 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Azienda speciale di Villa Manin un finanziamento ordinario annuale per l'attività e gli oneri di funzionamento nonché per la realizzazione di attività culturali ed espositive di interesse regionale nel compendio di Villa Manin, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), e dell'articolo 14, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin).
28. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa complessiva di 2.265.000 euro, suddivisa in ragione di 465.000 euro per l'anno 2004 e di 900.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a carico dell'unità previsionale di base 9.6.300.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5397 (1.1.156.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio per le attività culturali - spese correnti - con la denominazione <<Finanziamento ordinario annuale all'Azienda speciale di Villa Manin per l'attività e gli oneri di funzionamento>> e con lo stanziamento complessivo di 2.265.000 euro, suddiviso in ragione di 465.000 euro per l'anno 2004 e di 900.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
29. I fondi già assegnati all'Azienda speciale di Villa Manin a carico dell'unità previsionale di base 9.6.300.1.946 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5391 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a fronte dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2004 di cui all'articolo 5, comma 95, della legge regionale 1/2004, possono essere utilizzati anche per le finalità di cui al comma 27.
30. L'Amministrazione regionale verifica il corretto utilizzo dei fondi per le finalità del comma 27 e dell'articolo 5, comma 95, della legge regionale 1/2004, attraverso l'attività di vigilanza sui documenti contabili esplicata nei confronti dell'Azienda speciale di Villa Manin in applicazione della normativa regionale vigente in materia di amministrazione e contabilità degli enti e organismi della Regione.
31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 40.000 euro all'Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia per opere volte al miglioramento di sale teatrali di enti locali collegati al circuito teatrale regionale. A tale fine è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 9.6.300.2.300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5463 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
32. 
( ABROGATO )
33. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella E allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 5, comma 11, L. R. 1/2005
2Parole soppresse al comma 3 da art. 5, comma 12, L. R. 1/2005
3Comma 18 sostituito da art. 5, comma 68, L. R. 1/2005
4Comma 27 sostituito da art. 7, comma 16, L. R. 2/2006
5Integrata la disciplina del comma 32 da art. 5, comma 18, L. R. 22/2007
6Comma 32 abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 26/2007
7Parole aggiunte al comma 12 da art. 7, comma 15, L. R. 9/2008
8Comma 15 abrogato da art. 7, comma 38, L. R. 12/2009
9Comma 3 abrogato da art. 56, comma 1, lettera h), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
10Comma 4 abrogato da art. 56, comma 1, lettera h), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
11Comma 5 abrogato da art. 56, comma 1, lettera h), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.