Salta al contenuto
ITA
ITA
ENG
FUR
SLO
DE
L'istituzione
Il Consiglio Regionale
Consiglieri
Statuto e norme di attuazione
Regolamento interno
Organizzazione e risorse
Uffici
Sede
Associazione Consiglieri
Gli organi
Il Presidente del Consiglio Regionale
Ufficio di Presidenza
Gruppi consiliari
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari
Giunte
Commissioni
Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione
Conferenza dei Presidenti delle commissioni e del comitato
Le attività
Convocazioni e calendari d'aula
Esiti, resoconti e verbali
Petizioni
Atti di indirizzo
Interpellanze e interrogazioni
Controllo e valutazione delle politiche pubbliche
Affari europei e internazionali
Proposte di referendum abrogativo di legge statale
Procedure di indirizzo e controllo sull'attività internazionale della Regione
Nomine del Consiglio e della Giunta Regionale
Proposte di modifica del Regolamento Interno
Leggi e deliberazioni
Leggi e regolamenti
Iter leggi
Deliberazioni dell'Assemblea
Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza
Il cittadino
Il Consiglio per i cittadini
Le autorità regionali di tutela e garanzia, la biblioteca consiliare, risorse documentali e informative, focus tematici, iniziative, eventi, pubblicazioni e dossier del Consiglio regionale.
Contributo promozione e valorizzazione territorio
Patrocini
SCUOLA E UNIVERSITÀ
Il Consiglio regionale e la scuola
Visite scolastiche
Studenti in Aula
Tirocini curricolari universitari
Comunità linguistiche regionali
Arte, cultura
L'arte e la cultura
Archivio fotografico
Cittadinanza attiva
Petizione
Referendum
Iniziativa di legge popolare
Risorse
Pubblicazioni
Dossier del Servizio giuridico-legislativo
Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari
Pianificazione strategica
Sala multimediale Tessitori
Costituzione e Statuto
Rendiconto sociale
Comitato regionale per le comunicazioni
Commissione regionale per le pari opportunità
Garante regionale dei diritti della persona
Osservatorio regionale antimafia
Difensore civico regionale
Biblioteca Livio Paladin
persone e uffici
Cerca nel sito
Esegui ricerca
seguici su:
@
Home page
/
leggi regionali
/
ricerca
/
lista
/
sommario legge
/
dettaglio legge
persone e uffici
Ricerca
Esegui ricerca
Invia
LEGGI E REGOLAMENTI
naviga nell'argomento
Introduzione alla banca dati
Leggi regionali
Leggi regionali per materie
Regolamenti
Ricerca cronologica fonti normative
Contatti
Indice:
L.R. n. 18/2004
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Leggi regionali
Legge regionale
4 giugno 2004
, n.
18
Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
Scegli il testo:
TESTO VIGENTE
TESTO STORICO
Formato stampabile:
HTML
-
PDF
-
DOC
Visualizza:
Solo testo
Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 09/06/2004, N. 023
Data di entrata in vigore:
24/06/2004
Materia:
110.07
-
Interventi e contributi plurisettoriali
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 28
(Modifiche alla
legge regionale 13/2001
concernente gli interventi per il miglioramento dei servizi scolastici nei territori montani)
1.
L'
articolo 17 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13
(Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della
legge 31 gennaio 1994, n. 97
), come modificato dall'
articolo 47 della legge regionale 33/2002
, è sostituito dal seguente:
<<Art. 17
(Servizio scolastico)
1.
Al fine di concorrere al miglioramento del servizio scolastico nei territori montani, con particolare riferimento all'obiettivo di creare condizioni che assicurino la continuità didattica nell'offerta formativa, la Regione è autorizzata a intervenire, a sollievo degli oneri di trasferimento sostenuti dagli operatori scolastici che scelgono di prestare stabilmente il proprio servizio negli istituti ubicati nei territori medesimi, mediante la concessione di:
a)
contributi pluriennali, articolati su una durata massima di cinque anni, a beneficio di insegnanti, dirigenti e personale scolastico amministrativo e ausiliario nominato a tempo indeterminato, che assumono quale sede permanente di servizio un istituto scolastico ubicato nei territori di cui all'
articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33
(Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche;
b)
contributi forfetari a beneficio di insegnanti, dirigenti e personale scolastico amministrativo e ausiliario nominato a tempo determinato che, avendo prestato almeno un anno di servizio in un istituto ubicato nei territori di cui alla lettera a), riconfermano senza interruzione la scelta della medesima sede di servizio. L'importo del contributo può essere fissato in modo differenziato, in relazione al numero di anni di servizio precedentemente prestati nella medesima sede scolastica.
2.
Alle spese di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell'
articolo 2 della legge 31 dicembre 1994, n. 97
(Nuove disposizioni per le zone montane). Per tali finalità è destinata la spesa annua di 155.000 euro, a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo montano di cui all'
articolo 20 della legge regionale 33/2002
e successive modifiche.
3.
Alla concessione dei contributi si provvede per il tramite dei Comuni ove ha sede l'istituto scolastico presso il quale i beneficiari prestano servizio. La misura dei contributi, i criteri di priorità e le modalità di concessione ed erogazione degli stessi sono stabiliti con apposito regolamento di attuazione.>>.
2.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui al
comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 13/2001
, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 2.1.330.2.514 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli 1048 e 1051 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative