LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 giugno 2004, n. 18

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/06/2004
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 32
  (Modifica e interpretazione autentica alla legge regionale 12/2002 in materia di artigianato)
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 42, comma 6 bis, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), come aggiunto dall' articolo 21, comma 16, della legge regionale 12/2003 , la previsione dell'ammissibilità a finanziamento degli acquisti di beni immobili di proprietà o realizzati dai consorzi e società consortili di cui all' articolo 12 della medesima legge regionale 12/2002 da parte di soci dei consorzi e delle società consortili stesse, deve intendersi estesa anche alle imprese industriali ad essi associate.
2.  
( ABROGATO )
(1)
3.  
( ABROGATO )
(2)
5.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 12/2002 le parole << a tempo pieno >> sono soppresse.

Note:
1Comma 2 abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 53 ter, L.R. 12/2002.
2Comma 3 abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 53 ter, L.R. 12/2002.