LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 giugno 2004, n. 18

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/06/2004
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 22
  (Modifiche alla legge regionale 22/2002 concernente emergenze in agricoltura)
1.
Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), come modificato dall' articolo 6, comma 8, della legge regionale 14/2003 , le parole << ; possono altresì essere indennizzate le aziende agricole che abbiano subito perdite a causa di avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali e da inquinamento da organismi geneticamente modificati (OGM) >> sono soppresse.

2.
Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 22/2002 è inserito il seguente:
<<3 bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di concorrenza e segnatamente quella relativa agli aiuti di stato, possono altresì essere indennizzate le aziende agricole che abbiano subito perdite a causa di avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali e da inquinamento da organismi geneticamente modificati (OGM).>>.

3. Gli oneri derivanti dall' articolo 2, comma 3 bis, della legge regionale 22/2002 , come inserito dal comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 11.4.330.2.1001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6410 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.