LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 giugno 2004, n. 18

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/06/2004
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 18
  (Modifica alla legge regionale 3/2002 concernente spese della Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali)
1.
Il comma 48 dell'articolo 9 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), è sostituito dal seguente:
<<48. La Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali è autorizzata a sostenere le spese per l'acquisto e la produzione di materiale divulgativo e didattico per l'organizzazione di convegni, per l'elaborazione di studi e ricerche, per lo svolgimento di attività di consulenza ed assistenza tecnica di particolare interesse per i comparti agricolo, naturale, forestale e per le aree montane.>>.

2.
Gli oneri derivanti dall' articolo 9, comma 48, della legge regionale 3/2002 , come sostituito dal comma 1, continuano a far carico all'unità previsionale di base 52.3.330.1.1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6201 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: << Spese per l'acquisto, la produzione di materiale divulgativo e didattico, per l'organizzazione di convegni, per la elaborazione di studi e ricerche, per lo svolgimento di attività di consulenza ed assistenza tecnica di particolare interesse per i comparti agricolo, naturale, forestale e per le aree montane >>.