LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 maggio 2004, n. 17

Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2004
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 17
 (Norme in materia di autonomie locali)
1. L'articolo 26 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), è abrogato.
2. All'articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende pertiene al comparto di contrattazione collettiva nazionale o regionale relativo all'ambito di attività delle aziende individuato dal consiglio di amministrazione. Detto rapporto è disciplinato con modalità e tipologie, anche inerenti a forme di flessibilità, tali da assicurare il raggiungimento delle finalità proprie delle aziende medesime. Trovano applicazione, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme generali contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).>>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Le assunzioni del personale sono effettuate nel rispetto dei principi generali in materia di accesso al pubblico impiego.>>.

3. Al comma 4 dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici) le parole <<e all'Assessore regionale per le autonomie locali>> sono soppresse.
4. 
( ABROGATO )
(6)
5.
Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela della promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie), è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Le domande per ottenere il rimborso previsto dal comma 4 devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, entro il termine del 31 gennaio, corredate dell'attestazione, resa dal funzionario responsabile del procedimento, che la grafia usata nei cartelli indicatori è quella ufficiale, adottata ai sensi dell'articolo 13.>>.

6. 
( ABROGATO )
(4)
7. 
( ABROGATO )
(5)
9. Le modifiche di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano per le domande presentate dall'anno 2004. Per il medesimo esercizio finanziario le domande d'assegnazione devono essere presentate, corredate dei prescritti documenti, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e le assegnazioni saranno determinate tenendo conto di quanto già impegnato e liquidato nell'anno 2003, relativamente alle spese dell'anno 2003.
10. Dopo la lettera g) del comma 46 dell'articolo 3 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), è aggiunta la seguente:
<<g bis) un esperto designato dall'Associazione Nazionale Certificatori Enti locali, Club dei Revisori, Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia.>>.

11. Al comma 10 dell'articolo 2 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali) della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (Assestamento del bilancio 2003), le parole <<30 novembre 2003>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2004>>.
12. All'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 19 è sostituito dal seguente:
<<19. Gli atti degli organi collegiali di governo degli enti locali diventano esecutivi il giorno successivo al termine della pubblicazione, salvo che, per motivi di urgenza, siano dichiarati immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti dell'organo deliberante. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono pubblicate entro cinque giorni dalla loro adozione. Gli altri atti divengono esecutivi al momento della loro adozione, salvo diversa determinazione della legge, dello statuto, del regolamento o dell'atto medesimo.>>;

b) il comma 20 è abrogato.
13. 
( ABROGATO )
Note:
1Parole soppresse al comma 13 da art. 2, comma 33, L. R. 19/2004
2Comma 13 interpretato da art. 2, comma 63, L. R. 1/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 21, comma 1, L. R. 8/2005
3Comma 13 abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 8/2005
4Comma 6 abrogato da art. 10, comma 45, L. R. 9/2008
5Comma 7 abrogato da art. 10, comma 45, L. R. 9/2008
6Comma 4 abrogato da art. 29, comma 1, lettera g), L. R. 9/2009