LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 maggio 2004, n. 16

Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/06/2004
Materia:
220.09 - Tutela dei consumatori e degli utenti
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 9
 (Osservatorio dei prezzi e dei consumi)
1. Presso la Direzione centrale competente in materia di commercio viene attivato l'Osservatorio dei prezzi e dei consumi. L'attività dell'Osservatorio, svolta dal Servizio competente in materia di commercio, consiste in particolare nel:
a) condurre indagini sull'andamento dei prezzi e dei consumi in generale;
b) condurre indagini sull'andamento, sugli sviluppi e sulla struttura dei consumi alimentari;
c) effettuare verifiche sulla qualità dei servizi e prove comparate sulla composizione dei prodotti, sugli standard qualitativi, sui loro prezzi e portare a conoscenza dei consumatori i risultati di tali ricerche;
d) controllare la corretta etichettatura e pubblicità dei prodotti;
e) esaminare la provenienza dei prodotti, il tipo di tecnologia impiegata (circa un alto o basso consumo energetico), le materie impiegate (riciclate o di primo impiego), le sostanze inquinanti prodotte durante la fabbricazione, quelle che saranno prodotte dallo smaltimento, le condizioni di lavoro in cui sono stati ottenuti.
(1)
2. I programmi di attività dell'Osservatorio terranno conto delle proposte formulate dalla Consulta.
3. Per lo svolgimento dell'attività dell'Osservatorio, la Direzione delle attività produttive può avvalersi, anche mediante apposite convenzioni, della collaborazione delle Camere di commercio, dei Comuni, dei Centri di Assistenza Tecnica per il commercio e l'artigianato, nonché dell'ISTAT per il tramite del Servizio regionale della statistica, o di altri enti, di centri di ricerca specializzati, di istituti universitari, ovvero di esperti dotati di particolare qualificazione tecnico-scientifica.
4. L'Osservatorio trasmette le risultanze delle indagini di cui al presente articolo al Tavolo regionale di concertazione.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 4, lettera d), L. R. 16/2010