LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 maggio 2004, n. 16

Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/06/2004
Materia:
220.09 - Tutela dei consumatori e degli utenti
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 5
 (Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello regionale)
1. Presso la Direzione centrale competente in materia di commercio è istituito l'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale.
2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di domanda e di idonea documentazione, dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno due anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fini di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari, da attestare, anche ai fini dell'erogazione dei finanziamenti regionali di cui all'articolo 6, comma 1, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale e presenza sul territorio di almeno tre province della regione, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
d) svolgimento documentato di un'attività continuativa nell'ambito della regione nei due anni precedenti;
e) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, o conseguita alla commissione di delitto doloso per il quale sia stata irrogata una pena detentiva superiore a sei mesi, salva la riabilitazione, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione;
f) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite e tenuta dei libri contabili conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non lucrative.
(1)
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.
4. L'iscrizione nell'elenco è disposta con decreto del dirigente regionale competente entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione richiesta.
5. Il dirigente regionale competente provvede, entro il 31 gennaio di ogni anno, all'aggiornamento dell'elenco delle associazioni e al controllo della sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione.
6. La perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco o la violazione del divieto di cui al comma 3 comportano la cancellazione dallo stesso.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 62, L. R. 30/2007
2Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 4, lettera c), L. R. 16/2010