LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 maggio 2004, n. 16

Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/06/2004
Materia:
220.09 - Tutela dei consumatori e degli utenti
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 6
 (Programmazione degli interventi)
1. La Giunta regionale, previo parere della Consulta, approva entro il 30 settembre di ogni anno gli indirizzi per definire le priorità di intervento e i criteri per la scelta delle iniziative da realizzare nell'anno successivo, nonché per la concessione dei contributi da assegnare alle associazioni dei consumatori e degli utenti, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1.
2. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 presentano alla Giunta regionale, entro il 15 febbraio di ogni anno, le iniziative che intendono realizzare nel corso dell'anno, corredate del relativo preventivo di spesa, nonché le domande per ottenere contributi a sostegno della propria funzionalità e organizzazione. Nella presentazione o nelle domande va segnalato se siano stati richiesti o ottenuti per le medesime finalità altri contributi presso enti pubblici.
3. La Giunta regionale, in base agli indirizzi di cui al comma 1 e alle domande e iniziative pervenute ai sensi del comma 2, approva un programma annuale nel quale sono fissati l'elenco delle iniziative ammesse ai finanziamenti, le relative quote di finanziamento e i contributi da erogare per la funzionalità delle associazioni.
4. Il programma di cui al comma 3 si articola in tre parti:
a) iniziative che la Giunta intende realizzare direttamente;
b) iniziative che la Giunta intende realizzare tramite le associazioni dei consumatori e degli utenti;
c) elenco dei contributi da erogare per la funzionalità delle associazioni.
5. L'ammontare dei contributi assegnati ai sensi del comma 4, lettera c), non può eccedere il 50 per cento dei fondi disponibili annualmente per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.
Note:
1Comma 5 sostituito da art. 2, comma 63, L. R. 22/2010
2Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 133, lettera a), L. R. 11/2011
3Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 133, lettera b), L. R. 11/2011