LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 maggio 2004, n. 15

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/06/2004
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 7
 (Incentivi in materia di bonifica dei suoli inquinati e di recupero delle aree degradate)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse del fondo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), con le modalità previste all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 5/1997, per concedere ai Comuni e ai Consorzi di Comuni della regione finanziamenti fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi finalizzati alla bonifica dei suoli inquinati o al recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche.
1 bis. Nella spesa ammissibile ai finanziamenti di cui al comma 1, sono compresi le spese tecniche, gli imprevisti e l'imposta sul valore aggiunto.
2. Qualora le Amministrazioni comunali o i Consorzi di Comuni recuperino, anche parzialmente, gli importi relativi alle spese sostenute per le finalità di cui al comma 1, provvedono al versamento delle relative somme a carico dell'unità previsionale di base 3.6.1035 dello stato di previsione delle entrate del bilancio pluriennale per gli anni 2004- 2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 761 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 4.1.340.2.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 2259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione la parola <<Spese>> è sostituita dalla parola <<Interventi>>.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 37, L. R. 1/2005
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 37, L. R. 1/2005
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 9, L. R. 15/2005
4Comma 1 sostituito da art. 4, comma 12, L. R. 22/2007
5Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 19, L. R. 1/2007 nel testo modificato da art. 4, comma 30, L. R. 22/2007
6Integrata la disciplina del comma 2 da art. 5, comma 19, L. R. 1/2007 nel testo modificato da art. 4, comma 30, L. R. 22/2007
7Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 25, L. R. 9/2008
8Integrata la disciplina del comma 1 bis da art. 3, comma 26, L. R. 9/2008