LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 maggio 2004, n. 15

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/06/2004
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 6
 (Disposizioni urgenti per eseguire la bonifica dei siti inquinati di interesse nazionaledi Trieste e della laguna di Marano e Grado)
1. L'Amministrazione regionale, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468 (Regolamento recante: <<Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale>>), provvede alla bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Trieste e della laguna di Marano e Grado, come individuati dal decreto ministeriale 24 febbraio 2003 (Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste) e dal decreto ministeriale 24 febbraio 2003 (Perimetrazione del sito di interesse nazionale della laguna di Grado e Marano), pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2003, n. 121, anche mediante delegazione amministrativa ai sensi dell' articolo 51 della legge regionale 14/2002 , rispettivamente, all'Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) e al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno, o ai soggetti delegatari individuati ai sensi dell' articolo 51, comma 2, della legge regionale 14/2002 o al consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana di cui al comma 5.1 dell' articolo 62 della legge regionale 3/2015.
1 bis. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo di cui al decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453/Pres. (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, articolo 56, comma 2 - Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo), nonché gli oneri per imprevisti di cui all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono ammissibili al finanziamento anche nel caso in cui l'esecuzione degli interventi previsti al comma 1 sia stata affidata mediante un contratto pubblico di appalto di servizi ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
1 ter. L'inizio delle attività di realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è contestuale alla data del relativo contratto di appalto.
1 quater. In sede di accertamento finale della spesa, sono ammissibili al finanziamento anche gli oneri derivanti dall'attuazione delle prescrizioni dettate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, negli atti di approvazione dei piani di caratterizzazione e dei progetti di bonifica.
2. I soggetti delegatari di cui al comma 1 predispongono il piano di caratterizzazione esteso all'intero sito, attenendosi ai criteri fissati dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni), intervenendo anche al di fuori dell'ambito degli agglomerati industriali di competenza e provvedono all'individuazione delle aree il cui inquinamento sia attribuibile ad attività pubbliche.
3. I soggetti delegatari di cui al comma 1 attuano il piano di caratterizzazione e redigono e attuano il progetto di bonifica, attenendosi ai criteri fissati dal decreto ministeriale 471/1999, per le aree pubbliche e per quelle individuate ai sensi del comma 2.
4. I soggetti delegatari di cui al comma 1 provvedono, con apposito disciplinare, a regolamentare le modalità di concorso dei singoli soggetti operanti all'interno dei siti alle spese per le attività di caratterizzazione e di bonifica in aree diverse da quelle di cui al comma 3, da svolgersi contestualmente a queste ultime.
5. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi precedenti l'Amministrazione regionale è autorizzata alla stipula di appositi accordi di programma ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
6. Sono fatti salvi i poteri attribuiti al Commissario delegato dall'ordinanza di protezione civile 3 giugno 2002, n. 3217 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio- ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado), e successive proroghe.
7. In sede di assestamento di bilancio si provvederà all'attivazione degli interventi previsti dal presente articolo.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 5, L. R. 19/2004
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 21, L. R. 1/2007
3Comma 4 sostituito da art. 5, comma 30, L. R. 1/2007
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 30/2007
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 4, L. R. 30/2007
6Comma 1 bis aggiunto da art. 138, comma 1, L. R. 17/2010
7Comma 1 ter aggiunto da art. 138, comma 1, L. R. 17/2010
8Comma 1 quater aggiunto da art. 138, comma 1, L. R. 17/2010
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 6, L. R. 3/2014
10Parole sostituite al comma 1 da art. 131, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
11Parole sostituite al comma 2 da art. 131, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
12Parole sostituite al comma 3 da art. 131, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
13Parole sostituite al comma 4 da art. 131, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
14Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 18, L. R. 24/2016