LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 maggio 2004, n. 15

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/06/2004
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 3
 (Modifiche alla legge regionale 14/2002 in materia di lavori pubblici)
1. 
( ABROGATO )
(2)
2.
La lettera g) del comma 7 dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002 è sostituita dalla seguente:
<<g) l'erogazione del finanziamento al soggetto delegatario, avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio correlati al rispetto del patto di stabilità e crescita per l'esercizio finanziario di riferimento, nella misura del 10 per cento contestualmente all'atto di delegazione, fino all'ulteriore 80 per cento anche sulla base dell'avanzamento dei lavori, e nella misura dell'importo rimanente all'accertamento finale della spesa, conseguente all'approvazione da parte del soggetto delegatario degli atti di contabilità finale e di collaudo;>>.

3. All'articolo 56 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell'intera imposta sul valore aggiunto per la realizzazione dell'intervento.>>;

b)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente onere per il beneficiario, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonché per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di opere preesistenti.>>.

4.
Il comma 3 dell'articolo 59 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<3. Fatte salve particolari disposizioni di settore, per i soggetti di cui al comma 1, se esercenti attività in regime IVA nel settore in cui rientra l'intervento oggetto di incentivo, l'imposta non è ammissibile a finanziamento.>>.

5. 
( ABROGATO )
(1)
6. Le norme di cui ai commi 3, lettera b), e 4, fermo restando l'ammontare del contributo concesso, si applicano alle procedure contributive per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata disposta l'erogazione dell'incentivo.
Note:
1Comma 5 abrogato da art. 112, comma 2, L. R. 29/2005
2Comma 1 abrogato da art. 87, comma 1, lettera g), L. R. 2/2024