LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 maggio 2004, n. 15

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/06/2004
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 1
 (Modifiche alla legge regionale 64/1986 in materia di protezione civile)
1. Al secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), le parole <<vanno erogati>> sono sostituite dalle seguenti: <<possono essere erogati>>.
2.
L'articolo 30 della legge regionale 64/1986 è sostituito dal seguente:
<<Art. 30
 
1. La Protezione civile della Regione provvede alla tenuta dell'elenco regionale delle organizzazioni di volontariato e dei volontari singoli di alta specializzazione che svolgono attività di protezione civile, suddiviso per competenza professionale e specialità, nonché per livello di operatività territoriale.>>.

3.
Dopo il terzo comma dell'articolo 33 della legge regionale 64/1986, è inserito il seguente:
<<3 bis. Il Presidente della Regione o l'Assessore dallo stesso delegato è autorizzato, nell'ambito dell'amministrazione del Fondo regionale per la protezione civile, a gestire parte del Fondo stesso in contanti, anche tramite sistemi elettronici di pagamento, con i limiti e le modalità da definirsi con successivo regolamento, al fine di eseguire forniture e servizi in economia, direttamente connessi alle esigenze del sistema regionale integrato di protezione civile.>>.