LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 maggio 2004, n. 14

Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/06/2004
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

Art. 20
1.
L'articolo 43 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:
<<Art. 43
 (Rendicontazione di incentivi a istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati)
1. Le istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le fondazioni e i comitati beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'ufficio regionale che ha concesso l'incentivo. Le associazioni di volontariato presentano il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo.>>.