LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2004, n. 13

Interventi in materia di professioni.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/05/2004
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 1 bis
 (Rete regionale delle professioni)
1. Allo scopo di favorire la realizzazione di momenti di confronto sugli atti di programmazione e attuazione regionale connessi alla promozione e al sostegno delle attività professionali in Friuli Venezia Giulia e al fine di rafforzare la rete regionale per la diffusione dei contenuti della presente legge e delle forme di incentivazione previste presso i diretti interessati, l'Assessore regionale competente promuove incontri periodici con i rappresentanti di ordini e collegi professionali, nonché delle associazioni professionali non ordinistiche iscritte nel registro di cui all'articolo 4.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 71, L. R. 12/2025