LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2004, n. 13

Interventi in materia di professioni.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/05/2004
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 11 ter
 (Interventi a favore dello sviluppo e della competitività dell'attività professionale)
1. Al fine di sostenere lo sviluppo e la competitività delle attività professionali avviate da almeno tre anni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'acquisto di beni strumentali connessi all'esercizio dell'attività professionale a favore dei professionisti che non abbiano compiuto il quarantaseiesimo anno di età e svolgano attività in forma individuale, associata o societaria, e che, alla data di presentazione della domanda, risultano datori di lavoro di almeno tre soggetti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato oppure di almeno una persona con disabilità assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Qualora l'intervento sia a favore di forme associate o societarie di attività professionali, il requisito dell'età deve essere posseduto dalla totalità dei componenti.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 14/2025