LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 aprile 2004, n. 10

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/04/2004
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

Art. 2
 (Partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea)
1. La Regione concorre direttamente, nelle materie di propria competenza, alla formazione degli atti dell'Unione europea, partecipando nell'ambito delle delegazioni del Governo all'attività  del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei Comitati del Consiglio e della Commissione europea secondo modalità  stabilite ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in conformità  alle disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 13/2013
2Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 13/2013
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 13/2013