LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 aprile 2003, n. 9

Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/05/2003
Materia:
170.06 - Società finanziarie

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 8 bis aggiunto da art. 41, comma 5, L. R. 13/2008
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
2Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12 bis, comma 6, L. R. 4/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 46, comma 1, L. R. 19/2015
2Parole sostituite al comma 1 da art. 41, comma 1, L. R. 13/2008
3Comma 7 sostituito da art. 41, comma 2, L. R. 13/2008
4Comma 2 sostituito da art. 3, comma 33, L. R. 12/2009
5Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 3, comma 34, L. R. 12/2009
6Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
7Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 41, comma 3, L. R. 13/2008
2Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
3Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 41, comma 4, L. R. 13/2008
2Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
3Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 5
 (Supporto tecnico, amministrativo e organizzativo)
1. Per assicurare al Comitato di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2/2012, in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche di cui alla legge 908/1955, di seguito denominato FRIE, un adeguato supporto tecnico, amministrativo e organizzativo, l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione con soggetto idoneo.
2. La convenzione di cui al comma 1 disciplina:
a) le forme di assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa al Comitato di gestione;
b) le modalità e i termini di istruzione delle pratiche relative alle domande di finanziamento;
c) le altre procedure connesse alle operazioni di finanziamento e alla gestione del Fondo;
d) il compenso annuo da riconoscere in relazione all'attività prevista dal comma 1;
e) le modalità con cui viene informata l'Amministrazione regionale sulle operazioni effettuate e sulla gestione dei conferimenti;
f) le procedure connesse alla rendicontazione, al monitoraggio e alla valutazione dell'efficacia degli interventi.
3. L'onere per il supporto di cui al presente articolo fa carico al FRIE fino all'affidamento del servizio di supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al soggetto aggiudicatario a seguito dell'espletamento della gara d'appalto europea con procedura aperta.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 3, lettera a), L. R. 2/2012
2Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 3, lettera b), L. R. 2/2012
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 101, L. R. 14/2012
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
2Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
2Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
2Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 8 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 41, comma 5, L. R. 13/2008
2Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
3Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 41, comma 6, L. R. 13/2008
2Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
3Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
2Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.