LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8

Testo unico in materia di sport.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/04/2003
Materia:
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero

Art. 2
 (Coordinamento permanente)
1. La Regione assicura e attua il coordinamento permanente delle istituzioni competenti in materia di sport.
2. Al fine di monitorare l'efficacia delle azioni regionali a sostegno dell'attività sportiva, l'Assessore regionale competente convoca periodicamente i rappresentanti dei seguenti soggetti: Comitato regionale del CONI, Ufficio scolastico regionale, Direzione centrale competente in materia di salute, Consiglio delle autonomie locali, Università, Corso di laurea in Scienze motorie.
3. Le riunioni di coordinamento sono senza oneri per la Regione.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 165, L. R. 1/2007
3Articolo sostituito da art. 13, comma 20, L. R. 17/2008
4Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 89, lettera a), L. R. 23/2013
5Lettera e) del comma 2 abrogata da art. 6, comma 89, lettera b), L. R. 23/2013
6Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
7Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 5, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.