LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8

Testo unico in materia di sport.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/04/2003
Materia:
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero

Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione riconosce il valore sociale, formativo ed educativo delle attività motorie e sportive, promuovendole e valorizzandole mediante iniziative, servizi e strutture, in collaborazione con soggetti pubblici e privati.
2. La Regione, conformemente alla finalità di cui al comma 1, persegue i seguenti obiettivi:
a) diffusione dell'attività motoria e sportiva dei cittadini di ogni fascia di età e condizione sociale, nel rispetto delle normative nazionali;
b) promozione e diffusione delle iniziative sportive a carattere agonistico e amatoriale;
c) promozione di progetti transfrontalieri e multietnici per il superamento delle barriere linguistiche e culturali;
d) valorizzazione del talento sportivo;
e) sostegno dell'attività degli enti e delle associazioni sportive che operano senza fini di lucro;
f) promozione dell'attività motoria e sportiva delle persone con disabilità;
g) promozione dell'attività motoria e sportiva degli istituti scolastici;
h) promozione di stili di vita attivi a tutela del benessere psico-fisico della persona;
i) realizzazione, manutenzione e adeguamento degli impianti sportivi, ai fini del miglior utilizzo e della fruibilità da parte dei cittadini.
3. Pur riconoscendo l'importante ruolo sociale e aggregativo dello sport professionistico, lo stesso è escluso dall'ambito di applicazione della presente legge.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.