LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8

Testo unico in materia di sport.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/04/2003
Materia:
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero

CAPO VI
 Interventi per la tutela del talento sportivo
Art. 16
 (Valorizzazione del talento sportivo)
1. Al fine di valorizzare il talento sportivo degli atleti del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento annuo destinato all'assegnazione di borse di studio agli atleti e ai tecnici sportivi, residenti nei comuni della Regione Friuli Venezia Giulia e allo svolgimento di programmi di studio e di sorveglianza medica, inerenti la valorizzazione del talento sportivo, da realizzarsi mediante convenzioni con gli Istituti di alta formazione e di ricerca regionale e con le Aziende del sistema sanitario regionale.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, il finanziamento annuo è concesso:
a) al Comitato regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, per la pratica dell'atletica leggera;
b) al Comitato regionale del CONI per la pratica di discipline sportive individuali.
3. Nell'ambito del finanziamento di cui al comma 2, la quota destinata allo svolgimento dei programmi di studio e di sorveglianza medica non può superare il 30 per cento del contributo totale.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 11, comma 8, lettera g), L. R. 18/2011
3Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 30, lettera e), L. R. 22/2010
3Articolo abrogato da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.