LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8

Testo unico in materia di sport.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/04/2003
Materia:
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero

CAPO X bis
 Tutela della salute, contrasto al doping e attività di prevenzione
Art. 24
 (Tutela della salute in ambito sportivo)
1. La Regione promuove iniziative di sensibilizzazione e di informazione per favorire corretti stili di vita, l'attività fisica in tutte le età e la tutela della salute dei praticanti l'attività sportiva e degli operatori sportivi.
2. La Regione sostiene altresì la formazione degli operatori sanitari e del personale non sanitario quale personale tecnico-sportivo e delle associazioni e società sportive per interventi di primo soccorso e corsi di basic life support and defibrillation (BLSD).
3. E' istituito presso la Direzione centrale competente in materia di salute l'Albo regionale dei soggetti accreditati a erogare i corsi BLSD; l'autorizzazione all'uso del defibrillatore semiautomatico, da parte del personale sanitario e non sanitario, è rilasciata dal responsabile della centrale operativa del 118 del Servizio sanitario regionale.
4. La Regione sostiene la formazione ai medici della Federazione medico sportiva per le attività di sorveglianza e controllo antidoping.
5. Gli interventi previsti nei commi 1, 2, 3 e 4 sono realizzati dalla Direzione centrale competente in materia di salute, con il concorso delle Aziende per i servizi sanitari, della Federazione medico sportiva italiana (FMSI), del CONI, delle istituzioni scolastiche e delle Università della regione.
Note:
1Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 15/2009
2Articolo sostituito da art. 6, comma 33, lettera l), L. R. 15/2014
Art. 24 bis

( ABROGATO )

Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 3, L. R. 15/2009
2Articolo abrogato da art. 6, comma 33, lettera m), L. R. 15/2014
3Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009
24 ter
 (attività di prevenzione e contrasto al doping)
1. La Regione, nell'ambito delle competenze indicate dall' articolo 5 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), e nel rispetto della normativa WADA, promuove la prevenzione e il contrasto del doping nella pratica sportiva a ogni livello.
2. Per le finalità previste al comma 1 la Regione definisce le linee di attività per la lotta al doping nell'ambito della pianificazione in materia di prevenzione.
3. Gli interventi previsti nei commi 1 e 2 sono realizzati dalla Direzione centrale competente in materia di salute, con il concorso delle Aziende per i servizi sanitari, della Federazione medico sportiva italiana (FMSI), del CONI, delle istituzioni scolastiche e delle Università della regione.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 1, L. R. 15/2009
2Articolo sostituito da art. 6, comma 33, lettera n), L. R. 15/2014
3Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009
Art. 24 quater
 (Attività di prevenzione)
1. Nell'ambito delle linee di attività definite dal Piano regionale della prevenzione, la Regione favorisce e sostiene in particolare i seguenti interventi:
a) attività atte a promuovere sani stili di vita e diffondere tra i giovani le life skills ovvero favorire le scelte consapevoli e comportamenti positivi;
b) iniziative e campagne di informazione e formazione sui rischi per la salute derivanti dall'uso di farmaci, integratori, sostanze dopanti e sulla normativa antidoping;
c) attività di ricerca e studio in ambito sportivo.
2. Sono ritenuti prioritari gli interventi rivolti ai giovani, agli atleti dilettanti e alle famiglie, mirati a favorire l'integrazione delle fasce deboli e svantaggiate della popolazione, nonché i progetti per la tutela della salute promossi negli istituti scolastici. Le attività sono promosse in collaborazione con le strutture del Servizio sanitario regionale, della Federazione dei medici sportivi, del CONI, dell'Ufficio scolastico regionale, delle Università, delle associazioni, società e organizzazioni sportive professionistiche e dilettantistiche, agonistiche e amatoriali e degli enti di promozione sportiva.
Note:
1Articolo sostituito da art. 6, comma 33, lettera o), L. R. 15/2014
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
3Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009
Art. 24 quinquies

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 33, lettera p), L. R. 15/2014
2Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009
Art. 24 sexies

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 33, lettera p), L. R. 15/2014
2Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009
Art. 24 septies

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 33, lettera p), L. R. 15/2014
2Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009
Art. 24 octies

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 33, lettera p), L. R. 15/2014
2Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009
Art. 24 novies

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 33, lettera p), L. R. 15/2014
2Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009