LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8

Testo unico in materia di sport.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/04/2003
Materia:
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero

CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione riconosce il valore sociale, formativo ed educativo delle attività motorie e sportive, promuovendole e valorizzandole mediante iniziative, servizi e strutture, in collaborazione con soggetti pubblici e privati.
2. La Regione, conformemente alla finalità di cui al comma 1, persegue i seguenti obiettivi:
a) diffusione dell'attività motoria e sportiva dei cittadini di ogni fascia di età e condizione sociale, nel rispetto delle normative nazionali;
b) promozione e diffusione delle iniziative sportive a carattere agonistico e amatoriale;
c) promozione di progetti transfrontalieri e multietnici per il superamento delle barriere linguistiche e culturali;
d) valorizzazione del talento sportivo;
e) sostegno dell'attività degli enti e delle associazioni sportive che operano senza fini di lucro;
f) promozione dell'attività motoria e sportiva delle persone con disabilità;
g) promozione dell'attività motoria e sportiva degli istituti scolastici;
h) promozione di stili di vita attivi a tutela del benessere psico-fisico della persona;
i) realizzazione, manutenzione e adeguamento degli impianti sportivi, ai fini del miglior utilizzo e della fruibilità da parte dei cittadini.
3. Pur riconoscendo l'importante ruolo sociale e aggregativo dello sport professionistico, lo stesso è escluso dall'ambito di applicazione della presente legge.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 1.1
 (Principi di semplificazione in materia di beneficiari degli incentivi dello sport)
1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi, trasparenza e riduzione degli oneri amministrativi, adotta misure di semplificazione perseguendo al contempo la piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale" con particolare riferimento allo scambio di dati e informazioni attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione tra pubbliche amministrazioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del Comitato regionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), tramite la stipula di una convenzione, per la condivisione dei contenuti del Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, istituito dal CONI.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 32, comma 1, L. R. 13/2020
Art. 1 bis
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni:
a) sport: qualsiasi forma di attività fisica esercitata in forma organizzata o individuale, praticata con l'obiettivo del miglioramento della condizione psico-fisica, per lo sviluppo delle relazioni sociali e dell'integrazione interculturale, per favorire la leale competitività nella pratica sportiva, per il miglioramento e la diffusione di stili di vita attivi;
b) disciplina sportiva: attività, praticata in forma individuale o collettiva, riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano nelle sue articolazioni, quali le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e le discipline associate;
c) manifestazione sportiva: una manifestazione caratterizzata da una o più competizioni sportive tra loro connesse, di natura agonistica o amatoriale;
d) impianto sportivo: struttura opportunamente conformata e attrezzata per lo svolgimento di attività sportiva, comprendente, in linea di massima, le seguenti parti funzionali:
1) spazi per attività sportiva;
2) servizi di supporto;
3) impianti tecnici;
4) spazi per il pubblico;
e) attività motoria: attività fisica organizzata allo scopo di favorire il benessere e l'equilibrio psico-fisico, diversa dall'attività terapeutica finalizzata a obiettivi sanitari di tipo preventivo, rieducativo-riabilitativo;
f) associazione e società sportive dilettantistiche: quelle riconosciute ai sensi dell' articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
(2)
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
2Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 54, comma 1, L. R. 6/2019
Art. 2
 (Coordinamento permanente)
1. La Regione assicura e attua il coordinamento permanente delle istituzioni competenti in materia di sport.
2. Al fine di monitorare l'efficacia delle azioni regionali a sostegno dell'attività sportiva, l'Assessore regionale competente convoca periodicamente i rappresentanti dei seguenti soggetti: Comitato regionale del CONI, Ufficio scolastico regionale, Direzione centrale competente in materia di salute, Consiglio delle autonomie locali, Università, Corso di laurea in Scienze motorie.
3. Le riunioni di coordinamento sono senza oneri per la Regione.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 165, L. R. 1/2007
3Articolo sostituito da art. 13, comma 20, L. R. 17/2008
4Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 89, lettera a), L. R. 23/2013
5Lettera e) del comma 2 abrogata da art. 6, comma 89, lettera b), L. R. 23/2013
6Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
7Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 5, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 2 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 65, comma 1, L. R. 24/2006
2Articolo abrogato da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.