LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8

Testo unico in materia di sport.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/04/2003
Materia:
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero

Art. 23
 (Tutela dei praticanti)
1. I gestori di attività motorie e sportive, non finalizzate all'agonismo, svolte nelle palestre, sale ginniche e in genere in strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie, costituiti anche in forma associativa, si avvalgono della presenza costante di almeno un professionista qualificato in possesso di laurea in Scienze motorie, di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 178/1998 , o del diploma universitario conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF), ai sensi dell' articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l'educazione fisica), o in possesso di altri titoli equivalenti rilasciati da Istituti di alta formazione negli Stati membri dell'Unione europea.
2. I gestori di attività sportive nelle strutture di cui al comma 1, comunicano al Comune, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il nominativo e i titoli previsti dal comma 1 del professionista che assume l'incarico di direttore tecnico.
3. Il direttore tecnico ha la responsabilità dell'applicazione dei programmi svolti nella struttura. Spetta in particolare al direttore tecnico:
a) la verifica del possesso dell'idoneità fisica dei praticanti l'attività sportiva, comprovata dalla presentazione di apposita certificazione medica, ove prevista dalla normativa vigente;
b) il controllo dell'adeguatezza delle attrezzature sportive;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei presidi sanitari di primo intervento previsti dalla normativa vigente, avvalendosi all'occorrenza anche di esperti;
d) la consulenza, ove richiesta, sugli effetti degli integratori alimentari;
e) la verifica della sottoscrizione da parte dei praticanti l'attività sportiva del foglio informativo antidoping;
f) la vigilanza del rispetto della normativa antidoping.
4. Il direttore tecnico è tenuto a frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento in materia di antidoping.
5. Gli enti locali, qualora siano promotori di iniziative di attività motorie o sportive, a tutela della salute dei cittadini, sono tenuti ad avvalersi dei soggetti in possesso dei titoli professionali di cui al comma 1.
6. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1:
a) le attività per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici;
b) le attività motorie disciplinate da norme approvate dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
c) le attività libere amatoriali esercitate in modo individuale o collettivo, anche se svolte in aree pubbliche attrezzate.
7. A decorrere dall'1 ottobre 2016, le violazioni degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 comportano la revoca degli incentivi previsti dalla presente legge e l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 20.000 euro a carico del gestore dell'attività sportiva. Le sanzioni sono irrogate secondo le modalità previste dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). Alla determinazione e irrogazione delle sanzioni provvede il Comune, salva la competenza della Regione nel caso in cui il trasgressore sia il Comune.
8. Il Comune revoca l'autorizzazione all'esercizio delle attività sportive nelle strutture di cui al comma 1, nel caso in cui i gestori dell'attività siano riconosciuti penalmente responsabili di commercio o di detenzione di farmaci o sostanze il cui impiego sia considerato doping ai sensi della normativa vigente.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 15/2006
3Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 15/2009
4Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 15/2009
5Comma 3 sostituito da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 15/2009
6Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 15/2009
7Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 15/2009
8Comma 6 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera f), L. R. 15/2009
9Articolo sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.